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Dal divieto di cedere le rate residue di tutti i bonus edilizi, superbonus e bonus edilizi minori, all’obbligo di ripartire in dieci anni, anziché in quattro o cinque, le detrazioni, spettanti per spese sostenute dal 2024 relative al superbonus, al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti, passando per il divieto, dal 1° gennaio 2025, per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni di compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi Inail e Inps.

Ed ancora: fondi per gli enti del terzo settore colpiti dal blocco delle cessioni dei bonus edilizi e per le aree terremotate non localizzate in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, novità per il bonus casa Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, plastic e sugar tax e correzioni al bonus transizione 5.0.

Sono le principali disposizioni contenute nell’emendamento al decreto Agevolazioni fiscali, depositato dal Governo alla Commissione Finanze del Senato nella nottata di venerdì 10 maggio, in parte anticipate dal Ministro dell’Economia l’8 maggio.

Un emendamento presentato dal relatore, invece, inserisce una norma di interpretazione autentica in materia di contraddittorio preventivo.

Il termine per la presentazione di sub-emendamenti alle proposte dell’Esecutivo e del relatore è fissato per le ore 18 del 13 maggio, mentre la votazione degli emendamenti da parte della Commissione Finanze del Senato è prevista per martedì 14 maggio ed eventualmente anche mercoledì mattina 15 maggio.

Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 28 maggio, è atteso in Assemblea il pomeriggio di mercoledì. Dopo il voto del Senato il decreto dovrà passare alla Camera.

Obbligo di ripartire in dieci anni il superbonus e non solo

Tra le novità previste dall’emendamento governativo depositato, l’obbligo (non la facoltà) di ripartire in dieci anni il superbonus e non solo, per le spese sostenute nel 2024.

In particolare, la proposta emendativa prevede che le detrazioni relative al superbonus, al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti spettanti per spese sostenute dal 2024 devono essere ripartire in dieci anni, anziché in quattro o cinque.

Tale obbligo di ripartizione in dieci anni riguarda solo le detrazioni che saranno fruite direttamente in dichiarazione dei redditi e non i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Nell’emendamento, infatti, viene esplicitato che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, devono essere ripartiti in quattro quote annuali di pari importo se relativi al superbonus e in 5 quote annuali di pari importo se relativi al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti.

Pertanto, mentre secondo la disciplina attualmente in vigore, i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito sono usufruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (quattro o cinque quote annuali di pari importo), a seguito dell’emendamento, la tempistica di fruizione sarà diversa:

– nel caso di fruizione diretta, il superbonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti dovranno essere portati in detrazione dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi in dieci anni;

– in caso di cessione, il credito di imposta relativo al superbonus sarà utilizzabile in compensazione in quattro anni, mentre i crediti di imposta relativi al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti potranno essere compensati in cinque anni.

Divieto di cedere le rate residue di tutti i bonus edilizi

L’emendamento del Governo prevede poi il divieto, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione, di cedere le rate residue non ancora fruite del superbonus e di tutte le detrazioni relative agli altri bonus edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (tra cui, il bonus Irpef ristrutturazione edilizia, l’ecobonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

Divieto di compensazione di compensazione dei contributi Inail e Inps per le banche

Con un’altra disposizione si introduce il divieto solo per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni (non, ad esempio, per le imprese edili), di compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi Inail e Inps.

In particolare, viene previsto che, dal 1° gennaio 2025, alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB), alle società appartenenti a un gruppo bancario (iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB) e alle imprese di assicurazione, non è consentita, la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero:

– i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

– i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;

– i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La violazione del divieto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997.

Penalizzazione per le operazioni di cessione a un corrispettivo inferiore al 75%

Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni sono i destinatari anche della disposizione ribattezzata “anti-usura”.

Nello specifico, viene previsto che per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti derivanti dal superbonus, dal bonus barriere architettoniche, dal sismabonus e dal sismabonus acquisti a un corrispettivo inferiore al 75%, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco (si tratta di crediti generati a partire dal 1° maggio 2022), devono essere ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti (quattro anni per il superbonus e cinque anni per il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Tale obbligo di ripartizione in sei quote annuali non si applica ai soggetti che hanno acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.

Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la dichiarazione che i crediti sono stati acquistati ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dovrà essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a definire il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione della disposizione determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997.

Fondo per la concessione di un contributo a favore degli enti del terzo settore

Con l’emendamento governativo è poi istituito un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), che risultano già costituiti al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale e utilizzati direttamente per lo svolgimento della loro attività.

Per l’accesso al contributo, dovrà essere presentata, in via telematica, una istanza all’ENEA, che, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmetterà al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo e autorizzerà la concessione del contributo fino a esaurimento delle risorse stanziate.

È demandato ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di fissate il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

L’emendamento specifica che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Fondo per la concessione di un contributo a favore delle aree sismiche

Prevista poi la creazione di un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati nei territori dei comuni diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto dell’estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, dovrà procedere al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni.

Per l’accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di contributo.

I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’autorità politica delegata alla ricostruzione, a stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Anche tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo dei Comuni

Come anticipato dal Ministro dell’Economia nella seduta della Commissione Finanze del Senato l’8 maggio 2024, l’emendamento governativo introduce il potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus.

In particolare, viene stabilito che gli uffici comunali che si occupano di edilizia e che ravvisano l’inesistenza totale o parziale degli interventi agevolati con il superbonus e gli altri bonus edilizi (l’emendamento esplicitamente richiama gli articoli 119 e 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020) dovranno fornire una segnalazione qualificata alla guardia di Finanza e all’agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trovano gli immobili.
Ai Comuni che effettuano la segnalazione si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrato all’evasione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 203/2005 e verrà riconosciuta una quota pari al 50% delle somme riscosse (ai sensi dell’articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23/2011).

Novità per il bonus casa Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia

L’emendamento traccia anche il futuro del bonus casa Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

La detrazione è permanente e prevede un’aliquota agevolativa ordinaria del 36% e un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare.

A seguito di interventi legislativi successivi, da ultimo la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2025, a meno di una proroga della percentuale del 50% (che sembra alla luce dell’emendamento alquanto improbabile), la detrazione ritorna alla misura ordinaria del 36%.

L’emendamento presentato dal Governo prevede, in particolare, che per le spese agevolate sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione sarà ridotta al 30%. Nessuna modifica invece è prevista per il tetto di spesa massima ammissibile, che anche nel periodo 1° gennaio 2028 – 31 dicembre 2033 resterebbe a 48.000 euro.

Novità per plastic e sugar tax

L’emendamento inoltre interviene sulla disciplina della plastic e sugar tax.

In particolare:

– intervenendo sul comma 652 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), proroga l’avvio della plastic tax dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2026;

conferma la partenza della sugar tax al 1° luglio 2024, ma con aliquote ridotte. Nello specifico, con la modifica del comma 665 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, l’imposta viene fissata: per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro; per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.

Novità per il bonus Transizione 5.0

Con un ulteriore emendamento governativo si interviene anche sulla disciplina del credito di imposta Transizione 5.0, istituito dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024.

In primo luogo, viene esplicitato che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere viene ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Viene inoltre portato da quotidiano a mensile l’obbligo per il Gestore servizi energetici (Gse) di trasmettere al Ministero delle imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

È poi specificato che il Gse dovrà effettuare una comunicazione all’agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.

Emendamento del relatore sul contraddittorio preventivo

In primo luogo, la proposta emendativa esplicita che il confronto preventivo tra Fisco e contribuente si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Viene poi precisato che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

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