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Conto Termico 3.0, nuova spinta alle rinnovabili

Il Conto Termico, gestito dal GSE, è un contributo economico pensato specificatamente per l’efficientamento energetico degli edifici, anche attraverso l’installazione di nuove tecnologie performanti. L’efficienza energetica è una priorità per il mondo delle costruzioni, impegnato in un costante miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, siano essi nuovi o esistenti.

L’efficientamento, infatti, è un percorso obbligatorio per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione condivisi dall’Europa. Ciò rende indispensabile agire sul patrimonio edilizio più critico, caratterizzato da gravi carenze, anche a causa di impianti poco performanti e inadeguati a soddisfare le esigenze odierne in termini di efficienza energetica. Si parla, però, di una grande fetta degli edifici costruiti, che richiede investimenti e tempo per l’adeguamento.

Perché un Conto Termico 3.0

Rendere sostenibile il cambiamento, significa anche predisporre misure economiche ed incentivi, che aiutino anche i privati ad intraprendere il percorso di efficientamento energetico richiesto. In questo contesto, si colloca anche il Conto Termico, che con il passare del tempo richiede necessariamente opportune modifiche e adattamenti, al fine di renderlo sempre attuale rispetto alle esigenze del presente.

Conto Termico 3.0, nuova spinta alle rinnovabiliConto Termico 3.0, nuova spinta alle rinnovabili

Il Conto Termico 3.0, come si intuisce dallo stesso nome, è una nuova revisione della misura già in essere da alcuni anni.

È stata redatta una bozza del decreto, che al momento è in consultazione pubblica. Lo scopo della revisione è quello di adeguare il testo e rendere lo strumento idoneo a favorire l’esecuzione di un numero di interventi sempre maggiore.

Come si legge sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il viceministro Vannia Gavia informa che

“la revisione si inserisce in un contesto normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto di diversi fattori quali gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria, la necessità di adeguare il meccanismo nel settore non residenziale, l’espansione degli interventi ammissibili, l’aggiornamento delle politiche di efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili”.

Che cos’è il Conto Termico

Il Conto Termico nasce nel 2012 per incentivare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti di piccola taglia.

Che cos'è il conto termicoChe cos'è il conto termico

I beneficiari erano principalmente Pubblica Amministrazione e privati, imprese incluse. In passato, si è già assistito a una prima revisione, tanto che la misura in vigore al momento è definita dal DM 16/02/2016 del MISE. All’epoca si era agito sull’ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi, includendo ad esempio anche le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti.

La procedura di accesso era stata snellita e si erano resi più flessibili i limiti connessi alla dimensione degli impianti ammissibili. A differenza di misure come l’Ecobonus, poi, il Conto Termico prevede un limite massimo di erogazione dell’incentivo pari a 5.000 euro, restituito a chi ne ha fatto richiesta entro pochi mesi. I generatori di piccola taglia citati dal decreto sono quelli fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 mq. Il procedimento di accesso e la documentazione da predisporre è differente nel caso si tratti di Pubblica Amministrazione o di privati.

Cosa si può incentivare con il Conto Termico 3.0

Sul sito del GSE sono elencati e spiegati tutti gli interventi ammissibili, che variano dall’installazione di nuovi impianti tecnologici efficienti, agli interventi sull’involucro.

Nel documento in consultazione pubblica del Conto Termico 3.0 si dettagliano gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica incentivabili, se realizzati in edifici esistenti e dotati di impianti di climatizzazione.

Nello specifico, si tratta di:

  • isolamento termico dell’involucro;
  • sostituzione degli infissi e installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione con nuove soluzioni efficienti;
  • sistemi di building automation, che gestiscano gli impianti termici ed elettrici degli edifici;
  • installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo, purché l’intervento sia combinato con la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con nuove pompe di calore elettriche.

Conto termico: quali sono gli interventi ammessiConto termico: quali sono gli interventi ammessi

A questi, si aggiungono opere connesse alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e a sistemi ad alta efficienza, sempre in edifici esistenti. Ne sono i principali esempi l’installazione di pompe di calore ad aria, acqua e geotermiche, di sistemi ibridi, sistemi a biomassa, impianti solari termici per la produzione di ACS, sistemi di solar cooling, unità di microcogenerazione o l’allaccio al teleriscaldamento.

Per ogni intervento, sono poi dettagliate le condizioni specifiche di ammissibilità, oltre al fatto che sono predisposti massimali di spesa e modalità di accesso al contributo, proprio come avviene ora con il Conto Termico 2.0.

Cambiamenti in fase di valutazione

Il testo in consultazione include anche alcuni quesiti relativi ai punti più significativi, per i quali è aperta la raccolta dei pareri tramite la condivisione del testo.

Tra le principali questioni vi sono, infatti, l’estensione del Conto Termico anche al settore terziario, precedentemente non prevista. Vi sono, poi, alcuni nuovi interventi con le relative condizioni di ammissibilità. Si apre, infine, una possibilità relativa all’ammissibilità di impianti per la produzione di energia rinnovabile termica destinata all’alimentazione di impianti produttivi o di teleriscaldamento. Inoltre, è richiesta opinione anche in merito al fatto che, per verificare il rispetto delle condizioni definite di efficientamento energetico, si richiede un APE precedente l’intervento ed uno successivo allo stesso.

Gli spunti di consultazione, oltre a quelli sopra citati, sono molti e riguardano i vari aspetti della misura, inclusi meccanismi di accesso e metodologie di calcolo.

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