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Decreto 2 aprile 2024

Prodotti e imballaggi ecosostenibili: agevolazioni per le imprese virtuose. Con il decreto 2 aprile 2024, il ministero dell’Ambiente ha dettato i nuovi criteri e le modalità di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dalla legge di bilancio 2023. Ma non solo. Il provvedimento indica anche i requisiti tecnici che prodotti e imballaggi devono possedere e le certificazioni idonee ad attestarne la conformità alla normativa italiana ed europea.

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Fra gli altri requisiti, le imprese interessate al contributo devono aver acquistato prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica
o imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa Uni En 13432:2002), imballaggi di carta e cartone, imballaggi di legno non impregnati o derivati dalla raccolta
differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Qui di seguito il teso integrale del provvedimento, con gli allegati.

Decreto 2 aprile 2024  del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta nonche’ requisiti tecnici e certificazioni idonee ad
attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi
secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
(24A02466)

(Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero
della transizione ecologica che ha riunito le competenze del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con
le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra
altri dicasteri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l’art. 4 che dispone la ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l’art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del 2022, il
quale prevede che «Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero
dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero
energetico, nonche’ al fine di ridurre l’impatto ambientale degli
imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da
materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta di cui all’ art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 , e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai
sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9
febbraio 2022»;
Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo art. 1 della
citata legge n. 197 del 2022, che dispone che «Per le medesime
finalita’ di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN
13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta,
dell’alluminio e del vetro e’ riconosciuto, per ciascuno degli anni
2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle
spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»;
Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del 2022
ai sensi del quale «Il credito d’imposta di cui al comma 686 e’
riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;»
Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022
nel quale si prevede che «Il credito d’imposta di cui al comma 686 e’
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e’ soggetto al
limite di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito d’imposta e’ utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686;
Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai
sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui
al comma 686, il modello F24 e’ presentato esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita’
speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»;
Visto, altresi’, il comma 690 del citato art. 1 della legge n. 197
del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei
prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione
europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di
materiali da imballaggio previsti dall’allegato E alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche’ i criteri e
le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui al comma 687»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in
particolare, l’art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l’istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l’art. 17, che prevede la compensabilita’ di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto l’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di
crediti d’imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di
notorieta’;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e, in particolare, l’art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d’imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita’ di rifiuti organici, ai sensi dell’art.
180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e,
in particolare, l’allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali
ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita’ gli
imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone
(150101);
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l’individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti
compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione
di compost di qualita’ gli scarti di legno non impregnato [150103] e
la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];
Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da
sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto
ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita’ di rifiuti organici»;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter
includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli
«imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle
disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l’art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, stipulata, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tra
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione
generale per l’economia circolare e l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –
Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329
del 12 maggio 2021;
Ritenuto che il credito d’imposta di cui all’art. 1, dal comma 686
al comma 690, della citata legge n. 197 del 2022, concesso dallo
Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis», in quanto misura di
aiuto de qua e’ esentata dall’obbligo di notifica di cui all’art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Ritenuta la necessita’ di emanare le disposizioni procedurali e
applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito
dall’art. 1, comma 686, della citata legge n. 197 del 2022 che
garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 687 e
delle modalita’ indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
dicembre 2022, n. 303;
b) «Ministero»: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi’ come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
d) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’art.
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
e) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il
regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il
regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero tra i successivi regolamenti
emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell’attivita’
svolta dall’impresa beneficiaria;
f) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita’ di
applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di
imposta, di cui all’art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge
di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa annui, nonche’ i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e
nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi
ammissibili all’agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di
riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E,
parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. L’agevolazione di cui al presente decreto e’ rivolta a tutte le
imprese che, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art.
5:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il
registro delle imprese;
b) svolgono un’attivita’ economica in Italia, disponendo di una
sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali;
d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e
cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta
differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, secondo quanto
previsto dall’art. 4;
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita’ a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio’ ostative.

Art. 4

Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni
2023 e 2024, relative all’acquisto di:
a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in
plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli
imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in
carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli
normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in
carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e
compostabili;
ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta
differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta
differenziata dell’alluminio;
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta
differenziata del vetro.
2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i
requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 al
presente decreto.
3. L’effettivita’ del sostenimento delle spese oggetto di
agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore
legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un
professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale. A tal fine, con la gia’ menzionata attestazione,
e’ certificato:
a. l’elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonche’ il
periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano
effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b. l’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo
del soggetto proponente;
c. l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si
riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato
attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con
modalita’ che consentano la piena tracciabilita’ dei pagamenti e
l’immediata riconducibilita’ degli stessi alle relative fatture;
d. che l’impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle
medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri
benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi
dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o
comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi
quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo
utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si
configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del
commercio.

Art. 5

Modalita’ di accesso all’agevolazione

1. Per accedere all’agevolazione di cui al presente decreto, i
soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero
un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui
all’allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta
giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile
dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata
attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale. Per
ciascuno degli sportelli annuali di cui all’art. 7, comma 2, il
soggetto beneficiario puo’ presentare una sola istanza di accesso.
2. Nell’istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei
requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di
carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati
nell’allegato 1 e riportano l’ammontare complessivo delle spese
sostenute di cui all’art. 4, allegando l’attestazione di cui al comma
3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei
controlli previsti dall’art. 11, i soggetti beneficiari allegano
all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del
relativo pagamento, nonche’ quella comprovante il possesso delle
certificazioni di cui all’art. 4.
3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina
dedicata all’agevolazione, e’ inserita l’informativa sulla privacy ai
fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.
4. La Direzione generale competente del Ministero, con proprio
decreto puo’ fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla
modalita’ tecnico-operativa di presentazione dell’istanza di cui al
comma 1, contenente i dati dell’allegato 2.

Art. 6

Agevolazione concedibile

1. L’agevolazione e’ concessa, previa apposita istruttoria ai sensi
dell’art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 7,
comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura
del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all’art. 4, ed
e’ fruita sotto forma di credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione massima
concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei
due sportelli, 2024 e 2025, di cui all’art. 7, comma 2, non puo’,
comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.
2. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni
concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della
dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualita’, di
cui all’art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle
risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione
richiesto da ciascun beneficiario.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
5. Il credito di imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che
non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di
cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a
euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Per ciascuno degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, il
Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito
istituzionale, dispone l’apertura di due distinti sportelli:
a) il primo da attivare nell’annualita’ 2024 e avente ad oggetto
le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno 2023;
b) il secondo da attivare nell’annualita’ 2025 e avente ad
oggetto le spese di cui all’art. 4 sostenute nel corso dell’anno
2024.

Art. 8

Procedura di concessione

1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e’
svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del
25 marzo 2021 citata nelle premesse, dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –
Invitalia.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attivita’:
a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di
presentazione delle istanze di agevolazione, di cui all’art. 5, in
relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;
b) determinazione dell’agevolazione concedibile, entro il limite
previsto dall’art. 6;
c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si
sono concluse negativamente;
e) adozione dei provvedimenti di revoca dell’agevolazione, nei
casi di cui all’art. 12.
3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti
attivita’:
a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una
piattaforma dedicata;
b) accertamento della completezza dell’istanza e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita’ sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
c) definizione dell’elenco delle istanze che necessitano di
integrazione documentale per la finalizzazione dell’istruttoria;
d) definizione dell’elenco delle istanze ammissibili;
e) definizione dell’elenco delle istanze per le quali le
verifiche si sono concluse negativamente.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera c), il
Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i
Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell’impresa
beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de
minimis, e procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel
pertinente registro. L’importo dell’agevolazione concessa ai sensi
del comma 2 e’ ridotto qualora necessario al fine di garantire il
rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento de
minimis.

Art. 9

Modalita’ di fruizione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il
modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso e’
disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui
all’art. 10, comma 1.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono
stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero, per il successivo trasferimento sulla contabilita’
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Art. 10

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate,
preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del
provvedimento di concessione e con modalita’ telematiche definite
d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione
con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le
stesse modalita’ sono comunicate le eventuali variazioni o revoche,
anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse
modalita’ definite ai sensi del comma 1, l’elenco delle imprese che
hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i
relativi importi.

Art. 11

Controlli

1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni,
a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entita’ del
beneficio e sulla veridicita’ delle dichiarazioni di cui all’art. 4,
comma 3, rese ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ sulle condizioni per la
fruizione e il mantenimento dell’agevolazione.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di
imposta sono effettuati, nell’ambito della propria ordinaria
attivita’ di controllo, dall’Agenzia delle entrate.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dei
controlli di cui al comma 2, l’indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d’imposta di cui al presente decreto, ne da’
comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le predette attivita’ di controllo sono svolte nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Art. 12

Revoca dell’agevolazione

1. L’agevolazione concessa e’ revocata dal Ministero nei seguenti
casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione
dell’agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di
cui all’art. 11, l’assenza di uno o piu’ requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al
soggetto beneficiario e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all’art. 11;
c) venga accertato, da parte dell’Agenzia delle entrate,
nell’ambito delle attivita’ di cui all’art. 11, comma 2, una indebita
fruizione dell’agevolazione, totale e parziale.
2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero provvede al
recupero presso i soggetti beneficiari dell’importo indebitamente
percepito, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. L’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti ai
sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
e’ reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
per i relativi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Allegato 1

Requisiti tecnici e certificazioni richieste per i prodotti e gli
imballaggi per l’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 1,
commi 685-690, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

(Vedere il file allegato qui sotto, in coda al testo).

 

Allegato 2

Dati e informazioni per la compilazione della domanda per l’accesso
al credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 685-690, della legge 29
dicembre 2022, n. 197

1. Dati identificativi del soggetto richiedente:
codice fiscale:
partita IVA;
denominazione;
forma giuridica;
forma giuridica (classificazione Istat);
indirizzo posta elettronica certificata;
codice attivita’ prevalente (classificazione ATECO 2007);
sede legale/amministrativa.
2. Dati relativi al firmatario della domanda (rappresentante legale)
cognome;
nome;
data di nascita;
provincia di nascita;
comune (o Stato estero) di nascita;
codice fiscale.
3. Referente da contattare:
– cognome;
– nome;
– telefono;
– cellulare;
– indirizzo e-mail.
4. Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni:
ammontare complessivo, in euro, della spesa sostenuta nell’anno
di riferimento dell’avviso (2023- 2024);
importo, in euro, ripartito per le tipologie di prodotti
acquistati come di seguito specificati:
– beni di cui all’art. 4, comma 1, lettera a);
– beni di cui all’art. 4, comma 1, lettera b);
– beni di cui all’art. 4, comma 1, lettera c);
– beni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d);
– beni di cui all’art. 4, comma 1, lettera e);
– requisiti tecnici e certificazioni previsti dall’allegato 1.
5. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
– data iscrizione nel registro delle imprese;
– data atto costitutivo;
– stato di attivita’;
– assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
– assenza di legali rappresentanti o amministratori dell’impresa o
titolari condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione in materia di contratti pubblici;
– possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
assenza di stato di liquidazione volontaria e di procedure
– concorsuali con finalita’ liquidatorie;
– assenza di altre condizioni previste dalla legge come causa di
– incapacita’ a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o
comunque a cio’ ostative;
– rispetto delle condizioni e i limiti previsti dai regolamenti
sugli aiuti «de minimis» applicabili sulla base dell’attivita’
prevalente;
– l’ammontare complessivo di spesa di cui alla sezione n. 4 come
attestato da apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti
individuati all’art. 4, comma 3, del decreto;
– l’integrale pagamento delle spese attraverso conti correnti
intestati al soggetto richiedente e con modalita’ che consentono la
piena tracciabilita’ del pagamento e l’immediata riconducibilita’
dello stesso alla relativa fattura;
– l’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo;
il possesso, con riferimento ai prodotti e/o agli imballaggi per
cui e’ richiesta l’agevolazione, della documentazione attestante i
requisiti tecnici di cui all’allegato 1;
– assenza di fruizione, per le medesime voci di spesa oggetto della
presente richiesta, di altre agevolazioni previste da normativa
nazionale, regionale ed europea;
– conoscenza della modalita’ di registrazione degli aiuti e della
concorrenza degli stessi nel calcolo del cumulo degli aiuti «de
minimis»;
– presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it) nonche’ nel
sistema telematico per la presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni;
– presa visione da parte dei soggetti terzi interessati, i cui dati
personali sono oggetto del trattamento ai fini della domanda,
dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito
web del Ministero (www.mase.gov.it).
6. Allegati alla domanda:
1) dati certificati Registro imprese;
2) copia del documento di identita’ e del codice fiscale del
richiedente (rappresentante legale);
3) attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese di cui
all’art. 4, comma 3, del decreto;
4) attestazione dei requisiti tecnici e/o certificazioni dei
prodotti acquistati ai sensi dell’allegato 1;
5) fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate
dalla relativa documentazione di pagamento.

 

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