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Continua la stretta sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi.

Infatti, il decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024) ha introdotto un pressoché generalizzato blocco delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus e degli sconti in fattura.
Tali limitazioni, entrate in vigore il 30 marzo 2024, hanno ulteriormente inasprito il blocco introdotto lo scorso anno, con effetto dal 17 febbraio 2023, ad opera del D.L. n. 11/2023.
In sede di conversione in legge, il D.L. n. 39/2024 ha incassato ulteriori norme restringenti.

Tra queste, si segnala l’impossibilità, per banche e operatori finanziari, di compensare i crediti da bonus edilizi con contributi previdenziali o premi INAIL o l’allungamento del periodo di rateizzazione in dichiarazione degli stessi bonus.

Il quadro che ne è risultato è abbastanza complesso, ma non lo è il fine che il Legislatore intende perseguire, ovvero cercare in tutti i modi di limitare l’uso dello strumento delle cessioni dei bonus (e dello sconto in fattura) riportando le detrazioni nel loro naturale alveo ovvero quello dello scomputo in dichiarazione dei redditi, con tempistiche quanto più diluite nel tempo.

Alla luce di quanto accennato, proviamo a sintetizzare, anche con l’ausilio di una grafica, la situazione così come risultante dal D.L. n. 39/2024 convertito.

Cosa ha previsto il decreto agevolazioni i fiscali

Tra le altre cose, il D.L. n. 39/2024 ha stabilito che le eccezioni al blocco delle cessioni o sconti in fattura decretato dal 17 febbraio 2023 per i lavori rientranti nel Superbonus, non valgono se, al 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Si ricorda che per questi lavori il blocco delle cessioni o sconti in fattura non si applica solo se in data antecedente al 17 febbraio 2023:

– per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

– per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;

– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il blocco non si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Stesso discorso vale per le altre tipologie di lavori edilizi per le quali il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi page184oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

– risulti presentata, nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre, fino al 29 marzo 2024, non rientrano nel blocco gli interventi i cui beneficiari delle detrazioni sono IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, ONLUS, OdV e APS; tale eccezione continua ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024:

a) risulti presentata la CILA se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati in base alle regole sul Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati in base alle regole sul Superbonus;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati in base alle regole sul Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Quali sono le novità introdotte in sede di conversione

Come anticipato, il D.L. n. 39/2024, durante l’iter parlamentare si è arricchito di alcune importanti novità.

Tra queste si segnalano:

– il divieto, con effetto dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2025, per alcuni soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione) di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– la rimodulazione della detraibilità in dieci anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, dal 2024);

– la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo delle detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nel Superbonus;

– la ripartizione in cinque quote annuali di pari importo delle detrazioni relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche;

– per i soggetti qualificati, la ripartizione, a partire dal 2025, delle rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili in 6 rate annuali di pari importo (tale disposizione non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni);

– il divieto, per i contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, della possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.

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