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Auto con fermo amministrativo: conseguenze, sanzioni e cancellazione: come controllare se sul veicolo è stato iscritto il fermo.

Se sull’auto viene iscritto il fermo amministrativo non si può circolare. Il divieto è limitato solo all’auto su cui è presente tale misura e non ad eventuali ulteriori veicoli. Inoltre il mezzo in questione non può essere radiato dal Pra, non può cioè essere demolito o esportato. In teoria, potrebbe essere venduto ma anche l’acquirente sarà tenuto a rispettare il fermo. Ma cosa succede se ti fermano con l’auto con fermo amministrativo? Quali sono le sanzioni e le conseguenze per chi si trova a guidare nonostante il divieto? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Chi può iscrivere il fermo amministrativo sull’auto?

Il fermo amministrativo è una misura che può adottare solo l’Agente per la riscossione esattoriale, in caso di mancato versamento degli importi iscritti a ruolo e notificati al contribuente tramite le cartelle di pagamento. Il fermo quindi non può mai essere adottato da un soggetto privato (ad esempio una banca, una società fornitrice delle utenze domestiche, il condominio, ecc.).

Quando viene iscritto il fermo?

Il fermo viene iscritto nei confronti di chi non ha pagato una cartella esattoriale nel termine di 60 giorni dalla sua notifica o non vi ha fatto opposizione.

Ricordiamo che le cartelle esattoriali vengono emesse per mancato pagamento di tasse, imposte o sanzioni. Si può quindi trattare dell’omesso versamento di Irpef, Iva, Ires, bollo auto, multe stradali, Imu, Tari, contributi previdenziali, ecc.

Dopo quanto tempo viene iscritto il fermo?

Prima di iscrivere il fermo, l’Agente per la Riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento e attendere 60 giorni. Dopodiché, deve notificare il preavviso di fermo e attendere altri 30 giorni. Se il preavviso o la cartella non vengono ricevuti, il fermo è illegittimo e può essere contestato. 

In genere, la procedura per l’iscrizione del fermo non viene quasi mai attivata dopo il sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella. A volte decorre molto tempo, più di un anno. 

Sanzioni per chi guida con il fermo auto

Vediamo ora cosa succede se ti fermano con auto con fermo amministrativo. Il conducente viene multato. Si tratta di una sanzione molto elevata. Per chi circola con l’auto sottoposta a fermo scatta:

  • la multa da 1.984 a 7.937 euro;
  • la confisca del veicolo.

La norma prevedeva un tempo anche l’automatica revoca della patente. Tuttavia questa previsione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 52/2024 della Corte Costituzionale. La Consulta ha infatti ritenuto irragionevole ed eccessivamente punitiva tale conseguenza, eliminandola quindi dal codice della strada. Ad oggi quindi la revoca della patente viene decisa in base al caso concreto, confinandola alle ipotesi di comportamenti particolarmente gravi.

Quanto alla misura della multa, è la Prefettura a stabilire l’importo tra il minimo e il massimo definito dalla legge. La scelta avviene valutando la gravità della condotta. Possono infatti verificarsi ipotesi di “buona fede”, come nel caso di chi, ad esempio, ha pagato il debito ma non si è preoccupato di verificare che il fermo fosse stato effettivamente cancellato facendo una visura al Pra. C’è da dire, a riguardo, che la cancellazione del fermo è, per legge, automatica e avviene non appena si definisce l’intero importo della cartella. Ma, se per disguidi o ritardi burocratici la cancellazione dovesse tardare, la buona fede dell’automobilista non lo salva dalla sanzione. 

Per quanto riguarda la confisca dell’auto, questa scatta anche se il mezzo è di proprietà altrui. E ciò perché il proprietario dell’auto ne è responsabile anche per l’uso altrui, a meno che non dimostri che sia avvenuto contro la propria volontà. 

La confisca del mezzo comporta che lo stesso diventa di titolarità dello Stato e non può più essere recuperato, neanche pagando. La proprietà passa alla depositeria cui il mezzo è poi affidato in custodia. 

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

Per verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo bisogna rivolgersi al Pra ed effettuare una visura. La richiesta può essere presentata anche online. 

Si può anche richiedere presso gli uffici ACI, usando il sito internet dello stesso ACI o rivolgendosi presso una agenzia di pratiche auto. Il costo oscilla di norma intorno ai 6-9 euro a seconda del servizio. Rivolgendosi direttamente al Pra, invece, il costo è di 6 euro. 

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.

È altresì possibile effettuare verifiche nel dettaglio attraverso il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI Space” o nella sezione “AUTO 3D” presente sul sito ACI, servizi a cui si accede con SPID.

Dalla consultazione dei documenti (CdP/CDPD o Attestazione di proprietà) resi disponibili dalle citate applicazioni , infatti, è possibile avere tutte le informazioni di dettaglio relative allo stato giuridico dei propri veicoli.

Auto con fermo a mia insaputa

Il contribuente che scopra per caso di avere un fermo sull’auto, senza che lo stesso gli sia stato previamente comunicato, può fare ricorso e chiederne la cancellazione. A riguardo però è bene sapere che la legge prevede solo: 

  • la notifica della cartella esattoriale;
  • la notifica del preavviso di fermo (30 giorni prima).

Nessuna norma stabilisce invece che debba essere inviata una comunicazione successiva all’iscrizione del fermo. Esiste però un precedente della Cassazione secondo cui, per tutelare l’automobilista, l’esattore dovrebbe inviare anche una notifica a fermo avvenuto. 

Chi subisce un fermo senza aver ricevuto la cartella di pagamento o il preavviso può dunque fare ricorso al giudice per chiederne la cancellazione. Il ricorso si propone:

  • al giudice di pace se il fermo è stato adottato per cartelle relative a multe stradali;
  • alla Commissione tributaria se il fermo è stato iscritto per imposte o tasse;
  • al Tribunale ordinario se il fermo è conseguenza del mancato pagamento di contributi previdenziali. 

Auto con fermo amministrativo, cosa fare?  

Una volta scoperto che sull’auto c’è un fermo, cosa fare? Chiaramente, se sussistono motivi di impugnazione contro il fermo in sé si può presentare ricorso al giudice, per come sopra indicato.

Tuttavia, una volta decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, non è più possibile opporsi ai vizi relativi a quest’ultima. 

Con il fermo non si può smontare l’auto per utilizzare i pezzi di ricambio: equivarrebbe a un utilizzo.

È necessario pagare il bollo auto (salvo la propria Regione abbia disposto una deroga) e l’assicurazione rc-auto (novità introdotta dall’Ue anche per le auto non circolanti).

Per cancellare il fermo si deve pagare il debito o chiedere una rateazione. In questo secondo caso, il fermo viene sospeso dopo aver presentato, al Pra, la quietanza rilasciata dall’Esattore dietro dimostrazione del versamento della prima rata. Il fermo verrà cancellato dopo il versamento dell’ultima rata. 

Se però il contribuente omette il pagamento di 5 rate anche non consecutive la rateazione viene revocata e il fermo torna efficace, con conseguente divieto di circolazione.

Come evitare il fermo amministrativo?

È possibile evitare il fermo se l’auto è strumentale al lavoro. Non deve semplicemente servire per il trasporto sul luogo di lavoro: a tale funzione si può supplire coi mezzi pubblici o con il passaggio di qualche parente. Si deve invece trattare di un’auto strumentale all’attività svolta. Si pensi al furgoncino del trasporto del pane, all’auto aziendale del rappresentante che la utilizza per trasportare merce e campionari e così via. Insomma, il mezzo deve essere iscritto nel libro dei beni ammortizzabili. In tal caso, basterà presentare la relativa documentazione all’Esattore dopo aver ricevuto il preavviso di fermo e chiedere l’esenzione dalla misura in questione.

Si può iscrivere il fermo su un’auto cointestata?

Spesso ci si chiede se il fermo possa avvenire su un’auto cointestata. La risposta è affermativa: numerosi giudici infatti ritengono che il fermo possa essere iscritto anche su un veicolo cointestato a un soggetto che non ha debiti con il fisco. Tuttavia, una volta iscritto il fermo, il divieto di circolazione varrà solo per il debitore non in regola con le cartelle esattoriali e non per l’altro comproprietario del mezzo che potrà continuare a circolare. Tale previsione non è contenuta in alcuna legge, ma è il frutto dell’interpretazione di alcuni giudici. 

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