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Il recentissimo “Fondo nazionale reddito energetico” consentirà veramente alle famiglie più bisognose di istallare un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione a costo zero?

Si, ma solo per coloro che ne hanno effettivamente diritto ed i requisiti, a differenza dell’ epoca Superbonus, saranno molto stringenti questa volta, e meno male.. lasciatemelo aggiungere.

Premetto che è di pochi giorni fa la pubblicazione del manuale operativo dell’incentivo a cura del GSE (Gestore servizi energetici) che rende di fatto operativo il decreto-legge con cui si era istituito mesi fa il “Fondo nazionale reddito energetico”.

Questo decreto introduceva agevolazioni destinate esclusivamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Obiettivo del fondo è quello di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

I principi nobili ispiratori sono da ricercare nelle traiettorie fissate dal 2020 nel “Green Deal”, ripresi dalla recentissima direttiva “EPBD” meglio conosciuta come “Case Green” sulla riqualificazione energetica degli edifici europei, che puntano a non lasciare indietro nessuno nel porre in atto questa epocale transizione che oltre ad essere Green dovrà per forza di cose essere anche giusta…

Oggi che con Superbonus, Sismabonus, Ecobonus e Bonus Casa, abbiamo bruciato oltre 200 miliardi per una ristrutturazione che ha favorito prevalentemente le classi con redditi più elevati e più preparate nell’approfittare di questi incentivi, non possiamo più sbagliare, ora dobbiamo partire dal basso.

La riqualificazione degli edifici a qualsiasi livello, strutturale, energetica, architettonica deve partire dall’edilizia popolare e dai soggetti in condizione di povertà energetica per diversi motivi.

Primo, perché altrimenti non potrebbero permetterselo, un operaio che guadagna 1500 euro al mese non sa cosa farsene del credito da compensare sulle tasse, i crediti di imposta, e chi ci governa a volte se lo dimentica, non sono commestibili purtroppo.

Secondo, perché le case più vetuste sono quelle che consumano più energia, soprattutto l’inverno, se talvolta questo non avviene, non è perché siano case efficienti, quanto bensì perché gli occupanti all’interno stanno patendo il freddo se è inverno ed il caldo se è estate.

Terzo la riqualificazione energetica è fondamentale per ridurre il consumo di energia abbassando la spesa in bolletta delle famiglie.

Nello specifico poi, la nostra nazione si trova ad affrontare una imprevedibile diffusione della povertà energetica reso ancor più evidente dalla scorsa pandemia e che si stima ad oggi interessi ben il 13% delle famiglie.

Ricordiamo che sono proprio queste famiglie ad essere più vulnerabili e meno resilienti nei confronti di shock improvvisi dei prezzi di gas e luce, come quelli occorsi nello scorso 2022 quando non sono state poche quelle famiglie han dovuto scegliere se mangiare o se riscaldarsi.

Queste persone quindi, avendo problemi ad accedere alle fonti energetiche, rischiano di perdere anche la possibilità di esercitare alcuni diritti fondamentali che di fatto non sono più tutelati, primo tra tutti il diritto alla salute.

Questo nuovo fondo, quindi, sembra tendere la mano proprio a quelle persone che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori, e quelle che si trovano ad affrontare la povertà energetica, e che così potrebbero trarre un notevole vantaggio da costi energetici ridotti, essendo maggiormente protette nei confronti di ulteriori futuri aumenti dei prezzi energetici.

A mio avviso c’è comunque un grande contraddizione nella norma che ammette al beneficio solo ed esclusivamente i soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili, escludendo così sia i locatari che gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ad ogni buon conto, le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi duecento milioni di euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025, di cui l’80% alle regioni del sud Italia ed il restante 20% alle regioni del centro nord.

Il Fondo inoltre potrà essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il Fondo come detto in premessa è finalizzato a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Ciascun soggetto beneficiario potrà ovviamente presentare una sola istanza di agevolazione.

Relativamente agli Interventi ammissibili, è bene sapere che sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10

Gli interventi devono essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale.

La potenza nominale degli impianti fotovoltaici non potrà essere inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo del proprio contatore. (quindi prima di procedere sarà bene verificare la voce in bolletta relativa alla potenza impegnata)

Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, sia auto consumata e comprendere altresì i seguenti servizi, per una durata non inferiore a 10 anni:

  • polizza multi-rischi
  • servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

La norma poi richiede che i soggetti realizzatori, ovvero gli istallatori, debbano essere imprese in possesso delle abilitazioni per le istallazioni di determinati tipi di impianti, meglio conosciute come “patentino fer” e devono essere iscritti ad un apposito registro istituito dal GSE.

Relativamente al contributo a fondo perduto, la misura sarà pari ai costi ammissibili entro il seguente limite massimo:

  • 000,00 come quota fissa
  • 500,00 come quota variabile, ovvero 1.500 per ogni kW di potenza impianto istallato.

È importante precisare che i soldi verranno bonificati direttamente dal GSE all’istallatore al completamento della pratica; quindi, il beneficiario non dovrà anticipare nulla, salvo eventuali accolli extra incentivo pattuiti con l’istallatore ma che non riguardano l’agevolazione, cose ad esempio se si decide di istallare dei sistemi di accumulo/batterie.

I proventi del ritiro dedicato andranno al GSE che li userà per alimentare economicamente il fondo stesso

Queste agevolazioni non sono cumulabili, con altri incentivi pubblici.

Il soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo è il GSE (gestore dei servizi energetici) che realizzato ad hoc una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

di Ciro Troncone

 

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