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«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

Con questo principio di diritto, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 15130/2024 pubblicata il giorno 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno[1] in merito alla tipologia dei contratti di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto.

Sommario: Premessa – 1. Sul rinvio pregiudiziale – 2. La pronuncia delle Sezioni Unite – 3. Conclusioni

 

Premessa

Il 19 luglio 2023, il Tribunale di Salerno, con ordinanza, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., per la risoluzione di una controversia in tema di contratto di diritto bancario.

La vicenda ha origine nel corso di un giudizio civile volto a far dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario, stipulato con un istituto di credito, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso cli specie, “alla francese”), della mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in questione, “composto”) e della mancata pattuizione e indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, con una lamentata divergenza tra il tasso annuo nominale contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato[2]. Il quesito mira, dunque, a comprendere se la carenza circa l’espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, co. 2, c.c., nonché la violazione dell’art. 117, co. 4, TUB, in materia di trasparenza bancaria, che impone – sotto pena di nullità – che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi – per i contratti di credito – gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT (art. 117, co. 7, TUB)[3].

1. Sul rinvio pregiudiziale

Il Tribunale di Salerno, trattandosi per l’appunto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ha ipotizzato diverse interpretazioni delle norme di riferimento.

Innanzitutto, per quanto attiene alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento cd. “alla francese” del contratto di mutuo, la mancata indicazione della modalità di ammortamento del prestito incide in termini di validità del contratto di mutuo bancario. La determinatezza e/o determinabilità della modalità del piano, in assenza di una esplicita indicazione, risulta invero difficilmente realizzabile in concreto. Nell’ambito dei rapporti bancari, infatti, il cliente è normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche indispensabili per comprendere la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere. Per detta ragione, ancorché la modalità applicata sia evincibile dalla lettura del piano di ammortamento e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche (purché comprensibili), in grado di prevedere e descrivere “ex ante” il criterio per determinare con esattezza e in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, la determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto potrebbero configurarsi soltanto in astratto. Dall’ontologica disparità di forza contrattuale tra banca e clienti e dall’obbligo delle banche di rendere i clienti edotti, in modo chiaro e comprensibile, di quelli che sono il tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, discende che la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” non è priva di conseguenze.

Secondo il Tribunale rimettente, poi, la modalità di ammortamento “alla francese”, specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per il cliente, specialmente allorquando vengano a essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi la sorta capitale; di talché, anche la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” costituirebbe un “prezzo”, un “costo”, che va esplicitato chiaramente all’interno del contratto bancario, in ossequio al disposto del quarto comma dell’articolo 117 TUB[4].

Con riguardo, invece, al problema delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composta” nel contratto di mutuo, questo non concerne le modalità con cui vengono composte le singole rate nel rapporto tra capitale e interessi, bensì come vadano rimborsati gli interessi quali frutti civili del denaro ex art. 820 c.c. Sul tema, si era già espressa la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ancorché in ordine alla tematica del divieto di anatocismo, che implica comunque la produzione di interessi su interessi, secondo cui “Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso – soglia, le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni[5].

È stato dimostrato in matematica finanziaria che il regime di capitalizzazione “composto” implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito dal mutuante in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo e, inoltre, se si pagano solo le quote del capitale e tutti gli interessi in una volta sola alla fine di un lungo periodo, si sostiene un costo maggiore del piano di rimborso in capitalizzazione “composta” rispetto al piano in capitalizzazione “semplice”.

La scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi diversa da quella “semplice”, dunque, costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicato nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, in ossequio al disposto di cui all’art. 117, co.  4, TUB[6].

Per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza fissati dalla Direttiva 93/13/CEE è necessario, infatti, che nei contratti bancari vengano esplicitati tutti i criteri e i termini che sono destinati a incidere, in qualsiasi modo, sul corrispettivo pattuito[7]. La Suprema Corte italiana, sul punto, ha sancito che “La formulazione di una clausola contrattuale d’indicizzazione contenuta in un contratto di leasing che non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta alla stregua della stessa è nulla, poiché deve ritenersi non determinabile l’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 e 1346 c.c., non rilevando che, di fatto, ossia a una verifica ex post, lo scostamento tra le varie possibili soluzioni di calcolo consentite dalla formula contrattuale appaia ridotto[8].

Alla luce di quanto sopra, con Provvedimento del 7 settembre 2023 – verificata la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità ex art. 363 bis c.p.c. – la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato la questione alle Sezioni Unite Civili, ritenendo che la stessa investa un ambito normativamente riservato al vaglio, sostanzialmente esclusivo, del Collegio allargato alla nomofilachia. Il fine, dunque, è quello di stabilire se la mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composta” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario integri o meno un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, co. 4, del D.lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al co. 7 della succitata disposizione.

2. La pronuncia delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha delimitato l’oggetto della statuizione alla circostanza se il contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, debba contenere, a pena di nullità, anche l’espressa indicazione delle modalità di rimborso del prestito e dell’eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento e, per l’effetto, se in mancanza di detta indicazione il contratto sia da considerarsi affetto da nullità parziale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto del contratto e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti[9].

In relazione al suddetto quesito, innanzitutto, la Suprema Corte si è pronunciata dichiarando che la mancata indicazione nel contratto in questione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto”, non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale, stante quanto sancito dalle stesse disposizioni della Banca d’Italia. E ciò, anche se l’ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi[10].

Tuttavia, seppur la Corte afferma l’insussistenza di un problema di determinatezza e/o determinabilità dalla mancata indicazione nel contratto di mutuo del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi, ammette che “in ipotesi di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.U.B.” ne conseguirebbe la nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)[11].

Ne discende quindi che, laddove tra gli obblighi comportamentali dell’istituto di credito via sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, allora, in caso di violazione, potrebbero derivarne eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell’istituto e non, invece, della validità del contratto[12].

3. Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite civili ha definitivamente fatto luce sulla differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento e, in particolare, ha sancito che, nel caso del piano di ammortamento “alla francese” il maggior carico di interessi costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente” e che, la mancata indicazione del regime di ammortamento “alla francese” e della capitalizzazione “composta” degli interessi non determina la nullità parziale del contratto di mutuo.

 

 

 

 

 


[1] Con ordinanza del 19 luglio 2023.
[2] Come da provvedimento della Corte Suprema di Cassazione, https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2023/12/Il-provvedimento.pdf.
[3] Per approfondimenti, si veda https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/07/22/modalita-di-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-del-regime-di-capitalizzazione-composto-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione/.
[4] Per approfondimenti, si veda https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/07/22/modalita-di-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-del-regime-di-capitalizzazione-composto-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione/.
[5]  Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 2374/1999.
[6] Per approfondimenti, si veda https://www.ilcaso.it/articolo/1454?Finanziamento-con-ammortamento-alla-francese.-Le-tematiche-oggetto-del-rinvio-pregiudiziale-alle-S.-U.-della-Corte-di-Cassazione.-Prime-considerazioni%3A-la-pattuizione-distinta-dall%27adempimento.
[7] Per approfondimenti, si veda https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/07/22/modalita-di-ammortamento-c-d-alla-francese-e-indicazione-del-regime-di-capitalizzazione-composto-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione/.
[8]  Cfr. Cass. civ., n. 16907/2019.
[9] Per approfondimenti https://www.adusbef.veneto.it/notizie/sezioni-unite-sullammortamento-alla-francese-una-prima-valutazione-sugli-apsetti-a-tutela-dei-clienti-delle-banche-a-cura-del-presidente-delladusbef.
[10] Si veda anche https://www.adusbef.it/comunicati-stampa/prima-valutazione-sugli-aspetti-a-tutela-dei-clienti-delle-banche-contenuti-in-ssuu-n-15130-del-29-maggio-2024.
[11] https://www.adusbef.veneto.it/notizie/sezioni-unite-sullammortamento-alla-francese-una-prima-valutazione-sugli-apsetti-a-tutela-dei-clienti-delle-banche-a-cura-del-presidente-delladusbef.
[12] Cfr. Cass. civ., S.U., n. 26724/2007.

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