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Reddito Energetico Nazionale

ID 22047 | 12.06.2024 / Download Scheda allegata

Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Il GSE è il soggetto gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico”, istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN).

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro, e, per ciascuna annualità, così ripartite:

– 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” consente quindi a coloro che presentano domanda, cioè i Soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo.

L’eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” può essere alimentato mediante un versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche con risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei.

Chi può accedere al fondo nazionale reddito energetico 

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

– appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
– titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
– essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

Registro Realizzatori

Per accedere alle agevolazioni del Reddito Energetico, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati esclusivamente da imprese che possiedono i requisiti previsti dall’art.8 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2023, il Decreto REN.

Tali soggetti, cioè le imprese installatrici di impianti fotovoltaici in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, sono qui definiti come Soggetti Realizzatori.

Il Soggetto Realizzatore può decidere di iscriversi al Registro Realizzatori, un servizio che il GSE rende disponibile per supportare i Soggetti Beneficiari nell’identificazione dei Soggetti Realizzatori, consentendo di ricercarli sulla Mappa dei Realizzatori in base all’area geografica in cui operano. Il Registro permetterà quindi ai Soggetti Realizzatori di essere visibili sulla Mappa dei Realizzatori che sarà presente in questa pagina. I Soggetti Realizzatori potranno iscriversi, previa registrazione all’Area Clienti del GSE in qualità di “Operatore”, utilizzando l’apposita funzionalità del portale “Reddito Energetico Nazionale – REN”, disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico”.

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico” devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, eventualmente con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale.

I Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Chi presenta la richiesta può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso Soggetto Beneficiario che per lo stesso nucleo familiare. In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all’agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.

Interventi ammissibili

Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo. Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell’agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.

Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

– comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto;
– essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
– rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
– prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso all’agevolazione;
– l’impianto non deve essere entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
– sul GAUDI di Terna, gli impianti devono essere associati al GSE come Utente del Dispacciamento e al regime commerciale di Ritiro Dedicato.

Non è possibile richiedere l’accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L’agevolazione

Il meccanismo del Reddito Energetico prevede l’erogazione da parte del GSE di un contributo in conto capitale a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e comprensivi dei seguenti servizi per un periodo di almeno dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

L’impianto fotovoltaico realizzato deve avere una potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e, comunque, non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della richiesta di accesso al beneficio.

Il contributo viene riconosciuto direttamente dal GSE al Soggetto Realizzatore; la quota massima erogabile è calcolata mediante una quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata.

Le agevolazioni previste dal Reddito Energetico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

La domanda consiste sostanzialmente in due passaggi:

La richiesta di accesso al beneficio previsto dal Reddito Energetico (prenotazione)
La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (versamento)

La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere presentata dal Soggetto Beneficiario, eventualmente con il supporto del Soggetto Realizzatore, sul portale “Reddito Energetico Nazionale – REN” disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico” all’interno dell’Area Clienti del GSE.

Il Soggetto Beneficiario e il Soggetto Realizzatore sono tenuti preliminarmente a registrarsi all’Area Clienti del GSE.

La richiesta dovrà essere inviata prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

La valutazione da parte del GSE delle richieste di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» per ciascuna area geografica di competenza.

Il portale sarà chiuso all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun bando. Il GSE nel corso dell’anno riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, risulteranno disponibili almeno cinque milioni di euro. Le risorse disponibili saranno visibili sul Contatore delle Risorse del Reddito Energetico che sarà reso disponibile su questa pagina.

La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere trasmessa per via telematica accedendo all’Area Clienti del GSE con le credenziali (User ID e password) ricevute in fase di registrazione e successivamente adoperando le funzionalità disponibili sul portale “Reddito Energetico Nazionale – REN” presente all’interno del servizio “Fotovoltaico”.

Il Soggetto Beneficiario potrà sempre delegare mediante apposita autorizzazione, secondo le modalità previste dall’Area Clienti del GSE, un soggetto terzo (coincidente, ad esempio, con il Soggetto Realizzatore) che potrà operare per suo conto in qualità di “utente”.

A seguito dell’invio della richiesta di accesso al beneficio, entro 60 giorni il GSE comunicherà al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l’esito dell’istanza. Qualora nel corso della valutazione la documentazione inviata dovesse risultare incompleta o non corretta, il GSE potrà inviare una richiesta di integrazione nei confronti del Soggetto Beneficiario.

Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio.

Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto per il quale è stato richiesto l’accesso al beneficio, è possibile per il Soggetto Realizzatore inviare la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale. La richiesta può essere presentata sempre tramite il portale “Reddito Energetico Nazionale – REN” presente all’interno dell’Area Clienti del GSE nei servizi “Fotovoltaico”.

Il Regolamento del Fondo definisce ulteriori elementi di dettaglio relativi alle modalità di presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni e le modalità di istruttoria delle istanze, i motivi di revoca delle agevolazioni, le attività di monitoraggio e le attività di verifica e controllo.

Fonte: GSE

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