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Quando entra in vigore il nuovo codice appalti? Quando andrà in pensione il vecchio codice appalti (D.Lgs. 50/2016)? È previsto un periodo transitorio?

Il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023, rispettando così le scadenze previste. Entra in vigore, quindi, dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall’art. 229 – acquistano efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. 50/2016), del D.L. semplificazioni (D.L. 76/2020) e del D.L. semplificazioni bis (D.L. 77/2021). È diventano realmente difficile districarsi nel mare magnum delle nuove disposizioni, soprattutto perché vecchie e nuove norme dovranno convivere per alcuni mesi. Visti i continui aggiornamenti e le sovrapposizioni di alcune disposizioni, ti consiglio di affidarti ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio per evitare di sbagliare i procedimenti.

Nuovo codice appalti, periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023

Il nuovo codice appalti prevede uno specifico periodo transitorio fino alla fine dell’anno, in cui si vedranno coesistere diverse norme.

Precisiamo subito, come stabilito dall’art. 226, che a decorrere dal primo luglio, quando diventano efficaci le disposizioni del nuovo testo, il D.Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Nello specifico, restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016:

  • art. 70 – avvisi di pre-informazione;
  • art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
  • art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell’art.73);
  • art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
  • art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di cui all’allegato “B” al D.Lgs. 33/2013.

Acquistano efficacia dal primo gennaio 2024 i seguenti articoli del D.Lgs. 36/2023:

  • art. 27 – pubblicità legale degli atti;
  • art. 81 – avvisi di pre-informazione;
  • art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
  • art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
  • art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

 

Entrata in vigore codice appalti D.Lgs. 36 2023

Periodo transitorio: la convivenza tra vecchio e nuovo codice

Le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 saranno applicate in via transitoria fino al 31.12.203 per lo svolgimento di specifiche attività, contenute nei seguenti articoli:

  • art. 21, comma 7- programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
  • art. 29 – principi in materia di trasparenza;
  • art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
  • art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
  • art. 44 – digitalizzazione delle procedure;
  • art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;
  • art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;
  • art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
  • art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;
  • art. 81 – documentazione di gara;
  • art. 85 – documento di gara unico europeo;
  • art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario);
  • art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
  • articolo 213, commi 8, 9 e 10 – autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);
  • articolo 214, comma 6 – ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Le attività interessate sono:

  1. redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  2. trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  3. accesso alla documentazione di gara;
  4. presentazione del documento di gara unico europeo;
  5. presentazione delle offerte;
  6. apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  7. controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Quali articoli del nuovo codice acquistano efficacia dal 1 gennaio 2024?

Dal primo gennaio 2024 acquistano efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del nuovo codice:

  • articolo 19 – principi e diritti digitali;
  • articolo 20 – principi in materia di trasparenza;
  • articolo 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
  • articolo 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
  • articolo 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • articolo 24 – fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • articolo 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • articolo 26 – regole tecniche;
  • articolo 27 – pubblicità legale degli atti;
  • articolo 28 – trasparenza dei contratti pubblici;
  • articolo 29 – regole applicabili alle comunicazioni;
  • articolo 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
  • articolo 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;
  • articolo 35 – accesso agli atti e riservatezza;
  • articolo 36 – norme procedimentali e processuali in tema di accesso;
  • articolo 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
  • articolo 81 – avvisi di preinformazione;
  • articolo 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
  • articolo 84 – pubblicazione a livello europeo;
  • articolo 85 – pubblicazione a livello nazionale;
  • articolo 99 – verifica del possesso dei requisiti;
  • articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – garanzie per la partecipazione alla procedura;
  • articolo 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo;
  • articolo 119, comma 5 – trasmissione del contratto di subappalto alla SA;
  • articolo 224, comma 6 – disposizioni ulteriori.

Requisito di qualificazione stazioni appaltanti dal 1 gennaio 2024

Il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza dell’allegato II 4 è richiesto dal 1 gennaio 2024.

Appalti PNRR e PNCC: quale normativa si applica?

L’art. 225 del nuovo codice appalti, al comma8, specifica che per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) si applicano anche dopo il 1 luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023, nonchè le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piani nazionale integrato per l’energia e il clima 2030.

Abrogazioni del D.Lgs. 36/2023

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal primo luglio, le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso si intendono:

  1. le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  3. per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  4. per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

  1. il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
  2. l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  3. il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
  4. l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  5. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
  6. il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
  7. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Periodo transitorio: i chiarimenti del MIT

Il periodo transitorio ha generato una serie di problematiche derivanti dalla confusione che si potrebbe generare dalls sovrapposizione di idsposizioni vecchie e nuove.

Di recente è stato posto un quesito al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui è stata fornita risposta con il parere del 29 marzo 2023, n. 1858. Nello specifico il dubbio sorge sulle nuove gare indette tra il 1 aprile 2023 (entrata in vigore del codice) e il 1 luglio (efficacia del codice): si deve far riferimento al nuovo codice appalti oppure fino all’1 luglio 2023 si applica il D.Lgs. 50/2016?

Il Servizio Contratti Pubblici è stato chiaro: deve essere applicato l’art. 229 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che

  • il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023;
  • le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 PDF

Di seguito ti propongo il download del nuovo codice appalti – D.Lgs. 36/2023.

 

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