Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#finsubitoaste
#finsubitoaste Lazio
01_post_Lazio
Agevolazioni
Agevolazioni #finsubito
Alghero aste
Cagliari aste
Emilia Romagna aste
Italia aste
Lazio aste
Lombardia aste
News aste
Olbia aste
Post dalla rete
Roma aste
Sardegna aste
Sassari aste
Toscana aste
Video dalla rete
Video Zes agevolazioni
Zes agevolazioni
   

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali


100 euro per ogni documento “non comunicato”: è questa la sanzione per chi omette o sbaglia l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS). La multa può arrivare sino a un massimo di 50.000 euro, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Nella risoluzione n. 22/E del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quali sono gli elementi caratterizzanti per definire il perimetro delle violazioni in materia di obblighi di comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, ai fini del ricorso, se sussistono gli elementi, dell’istituto del ravvedimento operoso.

In particolar modo, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria, precisando che con tale espressione il legislatore vuol riferirsi ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In pratica, chi sbaglia paga 100 euro per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, di applicare il cumulo giuridico.

La precisazione cade puntuale in vista dell’adempimento relativo all’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre del 2022.

Leggi anche

Ormai dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. La platea dei soggetti interessati a tale obbligo è ampia: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; tutti gli altri soggetti individuati successivamente dal D.M. 1° settembre 2016, D.M. 22 marzo 2019, D.M. 22 novembre 2019 e D.M. 16 luglio 2021.

Questi soggetti devono inviare al Sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

Per l’anno 2022 l’obbligo per l’invio dei dati delle spese sanitarie rimane, sotto un profilo temporale, con una cadenza semestrale (diverrà mensile dal 2023). Per il primo semestre del 2022 la scadenza è fissata al 30 settembre 2022.

Occorre attivarsi, per non incorrere nel caso nella multa di 100 euro.

Quando inviare le spese sanitarie al sistema TS

Il decreto del MEF del 31 luglio 2015 ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS, nonché stabilito che la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall’assistito.
Il calendario per l’invio dei dati è stato riscritto dall’art. 7, comma 1, D.M. 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del D.M. 2 febbraio 2022.

Periodo

Termini invio al Sistema TS

2020

entro l’8 febbraio 2021

2021

(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2021

(spese 2° semestre) entro l’8 febbraio 2022

2022

(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2022

(spese 2° semestre) entro il 31 gennaio 2023

2023

entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

In base al D.M. 2 febbraio 2022, l’invio delle spese relative all’anno 2022 (che il D.M. 29 gennaio 2021 aveva stabilito avere scadenza mensile) ha cadenza semestrale:

entro il 30 settembre 2022 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 6 ottobre 2022;

entro il 31 gennaio 2023 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 7 febbraio 2023.

Dal 2023, invece, la trasmissione dei dati avrà cadenza mensile, salve nuove modifiche.

Come inviare le spese sanitarie al sistema TS

Con riferimento alle modalità di invio dei dati di spesa al sistema TS, la trasmissione può avvenire tramite:

sito web: mediante l’utilizzo della pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;

web service sincrono: invio di ogni singola spesa;

web service asincrono: invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti.

Il concetto di comunicazione ai fini della violazione

La risoluzione n. 22/E/2022 ha chiarito qual è la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma che definisce il regime sanzionatorio dispone l’applicazione di una “sanzione di euro 100 per ogni comunicazione” nel caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso – in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, ai fini applicativi delle sanzioni per la violazione, diventa necessario capire se tale espressione sia riconducibile:

– al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

– al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;

– alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;

– ad altro.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 che regolamenta proprio la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema TS stabilendo che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.
Inoltre, è prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – come indicato nella relazione illustrativa a commento dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014.

Ciò premesso, l’Agenzia chiarisce opportunamente che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria attiene a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

Sanzione e applicazione del ravvedimento operoso.

L’analisi alla normativa che regolamenta da un lato la trasmissione dei dati al Sistema TS e dall’altro le violazioni commesse in riferimento a tale obbligo porta a definire il seguente quadro.

La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.

In riferimento alla sanzione, la stessa resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997):

– utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”;

– se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

La sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento in tal caso è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3 con un massimo di 20.000 euro.

Copyright © – Riproduzione riservata

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui