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Quali sono le condizioni che fanno scattare il blocco alla compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi? Dal 1° luglio la sospensione è prevista in presenza di debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro. Le regole da rispettare

Quando scatta il blocco alla compensazione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi?

A chiarirlo è la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16 del 28 giugno scorso.

Il documento di prassi fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla legge di conversione del cosiddetto “Decreto Superbonus” a partire da oggi, 1° luglio 2024.

A partire dalla giornata odierna è operativa la sospensione alla compensazione orizzontale con modello F24 tra diversi tributi, nell’ipotesi di debiti superiori a 100.000 euro.

L’eventuale blocco interessa anche i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni edilizie.

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Bonus edilizi: quando scatta il blocco alla compensazione?

Da oggi, 1° luglio 2024, entrano in vigore le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla legge di conversione del “Decreto Superbonus”, DL 39/2024.

Dalla giornata odierna “scatta” il blocco alla compensazione orizzontale con modello F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di valore di 100.000 euro.

Il divieto è previsto fino alla rimozione delle violazioni contestate e interessa anche i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi.

Dando seguito a quanto previsto dalla normativa indicata, l’Agenzia delle Entrate a infatti pubblicato la circolare numero 16 del 28 giugno scorso.

Tra i diversi aspetti su cui il documento di prassi fornisce le istruzioni c’è anche l’elenco, non esaustivo, delle somme che sono interessate dalla sospensione:

  • crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • crediti relativi a bonus edilizi;
  • degli altri crediti di natura agevolativa.

Tra gli importi indicati rientrano, appunto, anche i crediti che derivano da agevolazioni edilizie, la cui compensazione sarà da oggi bloccata in presenza di debiti con l’Erario dell’importo specificato.

Non si applica il divieto nei casi in cui:

  • sia in essere una sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
  • gli importi siano inseriti in un piano di rateizzazione con regolare pagamento (in assenza di cause di decadenza).

Bonus edilizi: blocco anche alla compensazione mista con crediti INPS e INAIL

Il blocco della compensazione orizzontale con modello F24 non interessa i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Non rientrano nel blocco le somme relative a:

  • contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS;
  • premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL.

Tali crediti potranno essere compensati anche in presenza di somme affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Tuttavia non è ammessa una compensazione che nello stesso modello F24 indichi crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL e crediti edilizi.

L’esclusione dal divieto di compensazione viene meno quando l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo torna ad essere inferiore a 100.000 euro.

In particolare per effetto di:

  • sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • pagamento delle somme dovute.

In tali casi il contribuente potrà riprendere a portare le somme in compensazione con F24 sulla base delle regole al momento in vigore.

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