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Superbonus: le nuove scadenze e sanzioni del DPCM Settembre 2024 #finsubito prestito immediato

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 settembre 2024 introduce importanti novità per tutti i professionisti tecnici coinvolti nei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici.

Questo provvedimento è l’attuazione del Decreto-Legge 39/2024, noto come Decreto Superbonus, e stabilisce le modalità e i tempi per la comunicazione obbligatoria delle spese sostenute per ottenere i benefici fiscali del SuperEcobonus e del SuperSismabonus.

L’obiettivo principale è garantire un monitoraggio più efficace delle agevolazioni, assicurando trasparenza e corretto utilizzo dei fondi pubblici. In questo articolo esamineremo i principali obblighi e scadenze introdotti per i professionisti tecnici e i contribuenti.

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Chi deve inviare le comunicazioni obbligatorie?

Le nuove regole si applicano a chi ha avviato lavori agevolati con il Superbonus entro specifici termini temporali. Nello specifico, devono inviare le comunicazioni obbligatorie:

  • I soggetti che hanno presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) entro il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 13-ter, del DL 34/2020, oppure coloro che hanno presentato la richiesta per ottenere il titolo abilitativo necessario per la demolizione e ricostruzione degli edifici e che non hanno ancora concluso i lavori.
  • I soggetti che hanno avviato i lavori a partire dal 1° gennaio 2024 con le stesse modalità, quindi mediante CILA o titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione.

Questo dettaglio temporale è fondamentale perché distingue chi deve inviare le nuove comunicazioni dagli altri contribuenti che, avendo concluso i lavori entro la fine del 2023, non sono soggetti a questi obblighi.

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A chi devono essere inviate le comunicazioni e quali dati includere?

Il DPCM del 17 settembre 2024 stabilisce che le comunicazioni relative agli interventi agevolati devono essere inviate a specifici enti, in base alla tipologia di agevolazione richiesta. Questo obbligo riguarda i professionisti tecnici incaricati della gestione degli interventi, come progettisti, direttori dei lavori e collaudatori statici.

Vediamo nel dettaglio a chi devono essere trasmessi i dati e quali informazioni devono essere incluse.

ENEA per il Superbonus

L’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) è il punto di riferimento per tutte le comunicazioni relative agli interventi di efficientamento energetico. Gli interventi agevolabili tramite Superbonus devono essere comunicati mediante il portale dedicato dell’ENEA. Le informazioni da trasmettere includono:

  • Dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori.
  • Tipologia di intervento effettuato (es. isolamento termico, installazione di impianti fotovoltaici, sostituzione degli infissi).
  • Ammontare delle spese sostenute e documentate fino alla data di trasmissione.
  • Stato di avanzamento dei lavori (SAL), ove richiesto. È obbligatorio inserire questa informazione per ogni SAL approvato, indicando i costi già sostenuti e quelli previsti.
  • Percentuale di detrazione spettante secondo la normativa vigente, che può variare in base al tipo di intervento e alla data di inizio dei lavori.

È importante che queste informazioni siano precise e coerenti con le asseverazioni già inviate all’ENEA, poiché eventuali discrepanze potrebbero portare a verifiche e, nei casi più gravi, alla revoca delle agevolazioni.

PNCS per il SuperSismabonus

Il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) è il riferimento per le comunicazioni riguardanti gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico coperti dal SuperSismabonus. In questo caso, i dati devono essere inviati dai professionisti strutturali, che includono:

  • Dati catastali dell’immobile su cui si è intervenuti.
  • Descrizione dettagliata dell’intervento strutturale (es. consolidamento delle fondazioni, rafforzamento dei muri portanti, etc.).
  • Ammontare delle spese sostenute fino alla data dell’invio della comunicazione e previsione delle spese future.
  • Stato di avanzamento dei lavori (SAL), con specifica delle opere eseguite e del livello di miglioramento sismico raggiunto.
  • Percentuale di detrazione spettante, in linea con le tabelle previste dal DL 34/2020.

Anche in questo caso, la trasmissione deve essere effettuata rispettando i termini temporali stabiliti dal decreto. Il PNCS permette di monitorare in tempo reale l’evoluzione degli interventi antisismici e di verificare la corretta applicazione delle agevolazioni.

Dati aggiuntivi da includere nelle comunicazioni

Oltre ai dati base già elencati, sia per il Superbonus che per il SuperSismabonus, i professionisti devono allegare ulteriori informazioni per garantire un monitoraggio puntuale degli interventi e una corretta gestione dei fondi pubblici:

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  • Documentazione fotografica dello stato iniziale e dello stato attuale dei lavori.
  • Dichiarazione di conformità dei lavori alle normative vigenti.
  • Copie delle fatture e delle ricevute di pagamento relative alle spese sostenute, in modo da comprovare l’effettivo utilizzo delle somme per l’esecuzione degli interventi.

Queste informazioni devono essere caricate sulla piattaforma dedicata in un formato standardizzato, secondo le istruzioni operative definite dal DPCM e dagli allegati tecnici del decreto.

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Responsabilità e sanzioni per i professionisti

Il DPCM stabilisce chiaramente le responsabilità per i tecnici incaricati della trasmissione delle informazioni. Gli obblighi previsti riguardano i progettisti, i direttori dei lavori e i collaudatori che devono assicurare che le informazioni inviate siano corrette e complete. In caso di errori o dichiarazioni false, i professionisti sono esposti a sanzioni amministrative e penali.

In particolare, il DL 39/2024 prevede che la mancata trasmissione delle informazioni entro i termini stabiliti comporti:

  • Una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni comunicazione omessa.
  • Decadenza totale dell’agevolazione per gli interventi iniziati dopo il 30 marzo 2024, con conseguente perdita dei benefici fiscali. In questi casi, non è possibile usufruire delle misure correttive previste per le comunicazioni tardive, come la cosiddetta remissione in bonis.

Queste disposizioni sono state introdotte per garantire la massima trasparenza e correttezza nell’uso delle agevolazioni, tutelando i fondi pubblici destinati agli interventi di riqualificazione energetica e di sicurezza sismica.

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Comunicazioni obbligatorie per il Superbonus e SuperSismabonus

Per quanto riguarda il Superbonus, le asseverazioni inviate all’ENEA devono contenere una sezione aggiuntiva obbligatoria. Questa sezione deve essere conforme all’allegato 1 del DPCM e includere i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o alla conclusione dell’intervento. Se le asseverazioni sono state inviate prima della pubblicazione del DPCM, non è necessario integrare i dati supplementari, ma per tutte le nuove comunicazioni, la sezione aggiuntiva diventa vincolante.

Per il SuperSismabonus, i tecnici incaricati (progettisti strutturali, direttori dei lavori e collaudatori statici) devono inviare i dati al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), rispettando le linee guida indicate nell’allegato 2 del decreto. Anche in questo caso, le informazioni devono essere trasmesse entro le scadenze previste.

Queste comunicazioni non solo garantiscono la tracciabilità delle spese, ma rappresentano anche un mezzo per controllare la corretta esecuzione degli interventi e la sicurezza degli immobili.

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Termini e scadenze per l’invio delle comunicazioni

Le tempistiche per l’invio delle comunicazioni variano a seconda della tipologia di intervento:

  • Per gli interventi di efficientamento energetico coperti dal Superbonus, le comunicazioni devono seguire gli stessi termini previsti per le asseverazioni già stabilite dalla normativa ENEA. Questo significa che i professionisti devono inviare le informazioni contestualmente alla presentazione delle asseverazioni o al completamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
  • Per gli interventi antisismici agevolati con il SuperSismabonus, le scadenze sono più dettagliate:
    • Entro il 31 ottobre 2024 per gli interventi il cui SAL è stato approvato entro il 1° ottobre 2024.
    • Per i lavori successivi, le informazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall’approvazione del SAL.

Rispettare queste scadenze è essenziale per non incorrere nelle sanzioni previste e per assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali.

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Le conseguenze della mancata comunicazione

La mancata trasmissione delle informazioni previste dal DPCM del 17 settembre 2024 comporta gravi conseguenze sia in termini di sanzioni amministrative che di decadenza delle agevolazioni fiscali. Nello specifico:

  • Sanzione amministrativa: se le comunicazioni non vengono inviate entro i termini stabiliti, il tecnico incaricato è soggetto a una multa di 10.000 euro per ogni comunicazione omessa. Questa sanzione è prevista dall’art. 3, comma 5, del DL 39/2024 e si applica a tutti i professionisti che non rispettano le scadenze.
  • Perdita delle agevolazioni: per gli interventi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024), la mancata comunicazione delle informazioni comporta la decadenza completa del Superbonus. In questi casi, l’immobile non potrà beneficiare delle detrazioni, anche se i lavori sono stati eseguiti secondo le normative tecniche.

Non è prevista la possibilità di regolarizzare in un secondo momento tramite la cosiddetta remissione in bonis, uno strumento che solitamente permette di sanare comunicazioni tardive pagando una penale. Questo rende ancora più importante rispettare le tempistiche indicate nel decreto.

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Accesso ai portali ENEA e PNCS: chi può trasmettere le comunicazioni?

L’invio delle comunicazioni obbligatorie relative agli interventi agevolabili tramite Superbonus e SuperSismabonus può essere effettuato solo da professionisti tecnici abilitati. Questi includono:

  • Progettisti: architetti, ingegneri e geometri coinvolti nella progettazione degli interventi.
  • Direttori dei lavori: responsabili del controllo e della verifica dell’esecuzione degli interventi.
  • Collaudatori statici: per la verifica strutturale degli interventi antisismici.

Per accedere al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), i professionisti devono appartenere a uno dei Consigli Nazionali che hanno stipulato un accordo con il Dipartimento della Protezione Civile. Questi includono il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

Analogamente, l’accesso al portale ENEA è riservato ai tecnici abilitati a effettuare le asseverazioni e a garantire la veridicità dei dati trasmessi.

Questa specifica è fondamentale per evitare che soggetti non qualificati possano trasmettere comunicazioni, alterando l’efficacia dei controlli e del monitoraggio dei fondi pubblici.

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