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Il 1 ottobre, il Senato ha approvato con voto di fiducia il cosiddetto Decreto Legge Fiscale (AS 1222). Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un astenuto, il DL Fiscale ha superato l’esame dell’Aula, introducendo misure che incidono su vari aspetti del sistema fiscale e del finanziamento della sanità e della ricerca in Italia. Analizziamo nel dettaglio alcune delle principali disposizioni contenute nel decreto.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Articolo 7-bis)
L’articolo 7-bis introduce una proroga cruciale per il settore sanitario, estendendo il termine fino al 30 settembre 2025 per gli acquisti di beni e servizi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Questa misura fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e ha come obiettivo l’implementazione del sub investimento “M6C2 – 1.1.2”, relativo alle grandi apparecchiature mediche. La proroga permetterà di completare gli acquisti previsti nell’ambito delle Convenzioni e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., garantendo così il rispetto delle condizionalità stabilite dal target M6C2-6 del Pnrr. Inoltre, la norma prevede la possibilità di un recesso da parte dell’aggiudicatario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore, salvaguardando l’eventuale scadenza naturale successiva.
Regime di esenzione dall’iva per prestazioni di chirurgia estetica (Articolo 7-sexies)
Un altro punto di interesse riguarda l’articolo 7-sexies, che modifica la disciplina dell’esenzione dall’Iva per alcune prestazioni sanitarie di chirurgia estetica. L’esenzione dall’Iva viene estesa anche alle prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023, ampliando l’ambito temporale di applicazione della misura. Questa estensione comporta un onere finanziario di 3,5 milioni di euro per il 2024, coperto tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Rifinanziamento di fondi per ricerca, assistenza e cura (Articolo 11)
L’articolo 11 si focalizza sul rifinanziamento di diversi fondi destinati a emergenze nazionali e a interventi in ambito sanitario. In particolare, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali viene incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2024. Questi fondi sono destinati, in parte, alla gestione delle esigenze straordinarie legate alla pandemia di Covid-19, con 150 milioni di euro stanziati dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, sono previsti ulteriori finanziamenti per il sostegno di enti come la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, che riceverà 11 milioni di euro. Un’attenzione particolare è rivolta anche al “bonus psicologo”, che vede un incremento di 2 milioni di euro, portando la dotazione complessiva a 12 milioni per il 2024. Questo supporto è significativo per garantire un maggiore accesso a servizi di assistenza psicologica, cruciali in un contesto sociale segnato da crisi e incertezze.
Finanziamento dei partenariati di ricerca orizzonte europa (Articolo 11-bis)
L’articolo 11-bis stanzia risorse considerevoli per il finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione nell’ambito del programma Orizzonte Europa, con un totale di 50 milioni di euro per il 2025 e 70 milioni di euro per il 2026. Questa misura sottolinea l’impegno dell’Italia a promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione, investendo in partenariati di eccellenza con l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica del Paese. Inoltre, ulteriori 44 milioni di euro saranno disponibili nel 2024, previo accantonamento di fondi, se saranno dimostrate obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Sostegno alla ricerca clinica e traslazionale (Articolo 11-ter)
L’articolo 11-ter introduce misure per sostenere la ricerca clinica e traslazionale, rafforzando il ruolo della Fondazione Enea Tech e Biomedical. Questa fondazione sarà sotto la supervisione dei Ministeri delle imprese e della salute, e sarà autorizzata a operare anche nel settore biomedico, della ricerca e della gestione dei servizi di alta specialità ospedaliera. Inoltre, l’articolo prevede la possibilità di costituzione di enti no profit partecipati dalla Regione Lazio per la gestione dei servizi di elevata specializzazione, contribuendo così a una maggiore collaborazione tra pubblico e privato nel campo della ricerca sanitaria. Questa norma stabilisce anche un diritto di prelazione per i soggetti operanti nel settore della ricerca biomedica, in caso di vendita di complessi aziendali, con la finalità di preservare il know-how e la continuità dei servizi di eccellenza.
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