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Bonus prima casa 2024: agevolazioni, benefici e requisiti #finsubito prestito immediato

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Da single o in coppia, uno dei passi piĆ¹ importanti nella vita di una persona ĆØ lā€™acquisto della prima casaĀ e proprio per la sua importanza il fisco riconosce in questi casi e se sussistono specifici requisiti,Ā un regime fiscale di favore.Ā Parliamo delle agevolazioni prima casa anche conosciute come bonus prima casa, ossia benefici fiscali concessi sulle tasse previste quando si compra una casa.Ā 

Andiamo nei dettagli e vediamo cosa si intende per bonus prima casa 2024, i requisiti per averlo, quando di perde, come si calcolano le tasse, i casi particolari e molto alto ancora.

Cosa si intende per prima casa

Prima di entrare nel dettaglio del bonus prima casa, vediamo nel dettaglio cosa significa prima casa. I concetti di prima casa e abitazione principale spesso vengono confusi, ma in realtĆ  sono due concetti distinti che si riferiscono a ambiti differenti, sia dal punto di vista legale che fiscale.

Il concetto di prima casa ĆØ legato principalmente ai benefici fiscali concessi per lā€™acquisto di un immobile. Quando si parla di ā€œprima casaā€ infatti si fa riferimento alla prima abitazione acquistata, o piĆ¹ precisamente, a un immobile che soddisfa determinati requisiti per ottenere il bonus prima casa. Lā€™abitazione principale, invece, ĆØ un concetto che riguarda la residenza e si definisce come lā€™immobile dove la persona, o il nucleo familiare, risiede stabilmente e ha la residenza anagrafica. Dal punto di vista fiscale, la prima casa puĆ² non coincidere con lā€™abitazione principale. In sintesi, il concetto di prima casa ĆØ legato allā€™acquisto dellā€™immobile e alle agevolazioni previste per tale operazione, mentre il concetto di abitazione principale si riferisce al luogo in cui si risiede effettivamente.

Iva prima casa

Quando si compra una casa, occorre pagare delle imposte: Iva, imposta di registro, ipotecaria e catastaleā€¦.tutte queste tasse hanno importi diversi a seconda che il venditore sia unā€™impresa di costruzione ovvero un soggetto privato.

Nel primo caso infatti la compravendita puĆ² essere esente da Iva con imposta di registro al 9% e imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. Se invece la vendita ĆØ soggetta ad Iva (soprattutto nel caso di vendite effettuate da imprese di costruzione o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dalla fine dei lavori o dellā€™intervento o nel caso di vendite di fabbricati destinati ad alloggi sociali.

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In entrambi i casi il venditore deve indicare nellā€™atto di vendita che la cessione ĆØ soggetta allā€™imposta sul valore aggiunto),Ā lā€™aliquota da applicare ĆØ al 10%Ā (22% se lā€™immobile ĆØ di lusso), mentre leĀ imposte ipotecarie e catastali sono pari a 200 euroĀ ciascuna.

Agevolazioni prima casa: cosa significano

Ma se siĀ acquista un immobile prima casaĀ queste imposte sono piĆ¹ basse. Si tratta dellā€™agevolazione prima casa per cui le imposte da versare quando si compra con i benefici ā€œprima casaā€ sono:

  • se il venditore ĆØ un privato o unā€™impresa che vende in esenzione Iva āˆ’ imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anzichĆ© del 9%) āˆ’ imposta ipotecaria fissa di 50 euro āˆ’ imposta catastale fissa di 50 euro
  • se si acquista da unā€™impresa, con vendita soggetta a Iva āˆ’ Iva ridotta al 4% āˆ’ imposta di registro fissa di 200 euro āˆ’ imposta ipotecaria fissa di 200 euro āˆ’ imposta catastale fissa di 200 euro.

ƈĀ il notaio al momento in cui registra lā€™atto di compravendita che deve versare per conto dellā€™acquirente queste imposte. Anche quando si acquista con i benefici ā€œprima casaā€, se la vendita ĆØ soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare lā€™imposta sul valore aggiunto (4%) ĆØ costituita dal prezzo della cessione, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200 euro ciascuna). Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per le compravendite non soggette a Iva, anche quando si acquista con i benefici ā€œprima casaā€. In questo caso, il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 110.

Imposta di registro prima casa

Quando si compra da unā€™impresa in esenzione dallā€™Iva sia quando si compra da un privato, lā€™imposta di registro proporzionaleĀ non puĆ² comunque essere di importo inferiore aĀ 1.000 euro. Come precisa lā€™Agenzia delle entrate tuttavia, lā€™importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dellā€™imposta proporzionale giĆ  versata sulla caparra quando ĆØ stato registrato il contratto preliminare.

Calcolo imposta di registro prima casa

ƈ lā€™Agenzia delle entrate che fa un esempio di calcolo dellā€™imposta di registro. Supponiamo che una casa, che ha una rendita catastale di 900 euro, venga acquistata a 200.000 euro. Con lā€™applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare lā€™imposta di registro del 9%Ā ĆØ pari a: 900 x 1,05 x 120 =Ā 113.400 euro. Pertanto, lā€™imposta di registro dovuta sarĆ  diĀ 10.206Ā euro (113.400 x 9%).
Senza lā€™applicazione della regola del prezzo-valore, lā€™imposta dovrebbe essere calcolata sul valore pattuito (200.000 euro) e sarebbe diĀ 18.000Ā euro (200.000 x 9%).

La dichiarazione da inserire nel rogito

Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti, oltre alle specifiche dichiarazioni relative allā€™applicazione del prezzo-valore e alla sussistenza dei benefici ā€œprima casaā€, devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĆ  contenente le seguenti informazioni:

  • lā€™indicazione analitica delle modalitĆ  di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)
  • se per lā€™operazione ĆØ intervenuto un mediatore e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
    ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societĆ , la partita Iva, il codice fiscale, lā€™iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio
  • le spese sostenute per lā€™attivitĆ  di mediazione, con le analitiche modalitĆ  di pagamento.

Se manca o ĆØĀ  incompleta o mendace lā€™ indicazione dei dati da indicare nella dichiarazione sostitutiva, ĆØ prevista lā€™applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro (oltre quella penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci).

Agevolazione prima casa requisiti

Ma quando si puĆ² fruire dellā€™agevolazione prima casaĀ e pagare imposte ridotte? La legge indicaĀ i requisiti necessariĀ per avere questa agevolazione e riguardano in primo luogo lā€™immobile da acquistare. Questo infattiĀ non deve essere di lusso nĆ© di pregioĀ quindi non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici e castelli.

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Quindi leĀ categorie di immobili che possono essere acquistateĀ fruendo dellā€™agevolazione prima casa sono:

  • A2 abitazioni di tipo civile
  • A3 abitazioni di tipo economico
  • A4 abitazioni di tipo polare
  • A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A6 abitazioni di tipo rurale
  • A7 abitazioni in villini
  • A11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Le agevolazioni spettano anche per lā€™acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. ƈ necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dellā€™abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni ā€œprima casaā€.

Ā Agevolazioni prima casa residenza: come fare il cambio

Ā Oltre alla categoria catastale un altro requisito da rispettare per godere dellā€™agevolazione prima casa ĆØ lā€™ubicazione dellā€™immobile.Ā  Lā€™abitazione infatti deve trovarsi nel territorio del Comune in cui lā€™acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dallā€™acquisto la suaĀ residenza. Nellā€™atto di acquisto il compratore deve allegare una dichiarazione, a pena di decadenza, in cui dichiara di voler trasferire la sua residenza. Se lā€™immobile si trova in un Comune diverso da quello in cui lā€™acquirente ha stabilito o stabilirĆ Ā la propria residenza entro 18 mesi dallā€™acquisto, deve essere comunque nel territorio del Comune in cui lā€™acquirente svolge la sua attivitĆ  di studio, di volontariato e sportive.

Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui lā€™interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando lā€™immobile si trova:

  • nel territorio del Comune in cui lā€™acquirente svolge la propria attivitĆ  (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attivitĆ  di studio, di volontariato, sportive)
  • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita lā€™attivitĆ  il proprio datore di lavoro, se lā€™acquirente si ĆØ dovuto trasferire allā€™estero per ragioni di lavoro
  • nellā€™intero territorio nazionale, purchĆ© lā€™immobile sia acquisito come ā€œprima casaā€ sul territorio italiano, se lā€™acquirente ĆØ un cittadino italiano emigrato allā€™estero. La condizione di emigrato puĆ² essere documentata attraverso il certificato di iscrizione allā€™AIRE o autocertificata con dichiarazione nellā€™atto di acquisto.

In caso di mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, lā€™Agenzia delle entrate ha chiarito che se non ĆØ ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, lā€™acquirente che non puĆ² rispettare lā€™impegno assunto ha la possibilitĆ  di revocare la dichiarazione formulata nellā€™atto di acquisto dellā€™immobile e di chiedere la riliquidazione dellā€™imposta. Per fare questo, deve presentare unā€™istanza allā€™ufficio presso il quale lā€™atto ĆØ stato registrato. Lā€™ufficio riliquida lā€™atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dellā€™imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dellā€™atto. Non applicherĆ , invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di 18 mesi dalla data dellā€™atto, non puĆ² essere imputato al contribuente il mancato adempimento dellā€™impegno assunto, cui consegue la decadenza dallā€™agevolazione.

Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare unā€™istanza di revoca allā€™ufficio dellā€™Agenzia, si verifica la decadenza dallā€™agevolazione ā€œprima casaā€. Il contribuente ha comunque la possibilitĆ  di ricorrere allā€™istituto del ravvedimento operoso, se non gli ĆØ stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve perĆ² presentare unā€™istanza allā€™ufficio dellā€™Agenzia presso il quale ĆØ stato registrato lā€™atto, con cui dichiarare lā€™intervenuta decadenza dallā€™agevolazione e richiedere la riliquidazione dellā€™imposta e lā€™applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Lā€™ufficio riliquida lā€™atto registrato e notifica lā€™avviso di liquidazione dellā€™imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Ā Perdita agevolazioni prima casa

Ā Le agevolazioni ottenute quando si acquista unā€™abitazione con i benefici ā€œprima casaā€ possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte ā€œrisparmiateā€, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse. Questo puĆ² accadere quando:

  • le dichiarazioni previste dalla legge nellā€™atto di acquisto sono false
  • lā€™abitazione ĆØ venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi ā€œragionevoliā€ a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non ĆØ soddisfatto quando si stipula, entro lā€™anno dalla vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poichĆ© con questo tipo di contratto non si trasferisce il bene
  • non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova lā€™immobile entro 18 mesi dallā€™acquisto
  • entro lā€™anno dallā€™acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello giĆ  posseduto, acquistato con le agevolazioni ā€œprima casaā€.

Al contrario le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:

  • il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che lā€™immobile acquistato ĆØ stato adibito a dimora abituale
  • il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abitazione principale. Non ĆØ necessario che il fabbricato sia ultimato. ƈ sufficiente che lo stesso, entro lā€™anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unitĆ  e deve essere stata completata la copertura
  • il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia giĆ  proprietario al momento della cessione dellā€™immobile agevolato.

Vendita prima casa e riacquisto

Inoltre chi vende lā€™abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra unā€™altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici ā€œprima casaā€, ha diritto a un credito dā€™imposta pari allā€™imposta di registro o allā€™Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il credito dā€™imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Lā€™Agenzia delle entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ā€œprima casaā€, il credito dā€™imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dellā€™immobile giĆ  posseduto.

Il credito dā€™imposta non puĆ² comunque essere superiore allā€™imposta dovuta sul secondo acquisto e puĆ² essere utilizzato, a scelta del contribuente:

  • in diminuzione dellā€™imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
  • per lā€™intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • ā€¢ in diminuzione dellā€™Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito dā€™imposta per pagare lā€™imposta di registro dovuta per lā€™atto in cui lo stesso credito ĆØ maturato, potrĆ  utilizzare lā€™importo residuo solo in diminuzione dellā€™Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Per fruire del credito dā€™imposta il contribuente deve manifestare tale volontĆ  nellā€™atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dallā€™imposta di registro dovuta per lo stesso atto. In particolare, lā€™atto di acquisto dovrĆ  contenere, oltre alle ā€œordinarieā€ dichiarazioni di possesso dei requisiti per lā€™agevolazione ā€œprima casaā€, lā€™espressa richiesta del beneficio e dovrĆ  indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

CiĆ² significa che occorre indicare gli estremi dellā€™atto di acquisto dellā€™immobile sul quale era stata corrisposta lā€™imposta di registro o lā€™Iva in misura agevolata nonchĆ© lā€™ammontare della stessa, nonchĆ© dichiarare lā€™esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dellā€™acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta lā€™Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa e infine produrre le relative fatture, se ĆØ stata corrisposta lā€™Iva sullā€™immobile ceduto e indicare gli estremi dellā€™atto di vendita dellā€™immobile.

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Vendere prima casa prima di 5 anniĀ 

Che tasse si devono pagare seĀ ristrutturoĀ e vendo la prima casa prima di 5 anni? Ce lo ha chiesto un lettore e abbiamo girato la domanda alĀ Consiglio Nazionale del Notariato, che cosƬ risponde.

LaĀ vendita dellaĀ prima casaĀ ā€“ prima che siano passati cinque anni dallā€™acquisto ā€“Ā comporta la perdita delleĀ agevolazioniĀ di cui si ĆØ fruito. Lā€™atto viene ā€œripresoā€ e lā€™imposta viene liquidata con leĀ aliquote previste per laĀ seconda casa.

Se lā€™acquisto ĆØ stato fattoĀ da privatoĀ si tratta dellā€™imposta di registro, che passaĀ dal 2% al 9%.

Se invece la casa ĆØ stata acquistataĀ dal costruttore,Ā si ĆØ in campoĀ IVA, che dal 4% diventa del 10%.

Viene recuperata in entrambi i casiĀ la differenza dā€™imposta con una soprattassa del 30%Ā su tale differenza,Ā oltre agli interessi.Ā (*)

Se poi si ĆØ abitata la casa per meno di metĆ  del periodo trascorso fra lā€™acquisto e la vendita, si pagherĆ  lā€™imposta sulla plusvalenza, cioĆØ sulla differenza fra prezzo di acquisto, aumentato delle spese diĀ ristrutturazione, e ricavo della vendita.

Se perĆ²,Ā entro un anno dalla vendita, il lettore acquisterĆ Ā unā€™altra prima casa,Ā non dovrĆ  pagare alcuna impostaĀ e avrĆ  anche diritto aĀ recuperare lā€™impostaĀ pagata per lā€™acquisto precedente.

Esempio di calcolo della perdita delle agevolazioni prima casa

ConsideriamoĀ una prima casa acquistata da privatoĀ al prezzo di 150.000 euro, avente una rendita catastale di 800 euro. Comā€™ĆØ noto, laĀ tassazione degli acquisti da privato si calcolaĀ non sul prezzo, maĀ sul valore catastale, che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 115,50 se si tratta di prima casa e per 126 se si tratta di seconda casa.

PerciĆ² allā€™acquistoĀ lā€™imposta di registro del 2%Ā ĆØ stata calcolata su 800 x 115,50 = 92.400 e quindi ĆØ stata di euroĀ 1.848.

Nel momento in cui si perde lā€™agevolazione, perchĆ© si vende prima di 5 anni, vieneĀ ricalcolato lā€™imponibile con il coefficiente di seconda casa, quindi 800 x 126 = 100.800. Su questo importo lā€™aliquota ĆØ il 9% e quindi lā€™imposta ĆØ di euroĀ 9.072.

Lā€™Agenzia delle EntrateĀ chiederĆ  lā€™importo calcolato come segue: imposta dovuta 9.072 ā€“ imposta pagata 1.848 = 7.224 + 30% di 7.224 pari a 2.167,20 =Ā 9.391,20Ā oltre agli interessi da liquidareĀ in base al tempo trascorso.

Se inveceĀ lā€™atto era soggetto a IVA perchĆ© lā€™acquisto avveniva dal costruttore, non cā€™ĆØ il discorso del valore catastale. Lā€™acquirente avrĆ  pagato il 4% su 150.000 pari aĀ 6.000. Con IVA al 10% la cifra diventaĀ 15.000. Quindi: 15.000 ā€“ 6.000 = 9.000 + 30% di 9.000 pari a 2.700 =Ā 11.700 oltre agli interessi da liquidareĀ in base al tempo trascorso.

Controlli compravenditeĀ effettuate con lā€™agevolazione ā€œprima casaā€

Ā Gli uffici dellā€™Agenzia delle entrate controllano gli atti per i quali ĆØ stata richiesta lā€™applicazione dei benefici ā€œprima casaā€Ā per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per effettuare questo controllo,Ā gli uffici devono rispettare precise scadenze. In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:

  • tre anni dalla data di registrazione dellā€™atto
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dellā€™acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova lā€™immobile
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa.

In mancanza dei requisiti,Ā gli uffici revocano lā€™agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinariaĀ e applicando laĀ sanzione del 30% sulla differenza.

Avviso di rettifica e liquidazione dellā€™imposta di registro su una compravendita: cosa fare

Sono diversi gli strumenti che la legge offre al contribuente che riceve un avviso di rettifica e liquidazione e che ritiene lā€™accertamento non corretto. Se ci sono i presupposti, si puĆ² giungere anche allā€™annullamento totale o parziale dellā€™accertamento o alla rideterminazione del valore accertato.

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In ogni caso ĆØ necessario attivarsi entro 60 giorni dalla data in cui lā€™avviso ĆØ stato notificato. Nella parte finale dellā€™avviso sono comunque indicate tutte le informazioni utili per far valere le proprie ragioni. A seconda dei casi, il contribuente puĆ²:

  • presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente (cioĆØ quella del capoluogo della provincia in cui ha sede lā€™ufficio che ha emesso lā€™atto). Se il valore dellā€™avviso non ĆØ superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puĆ² contenere una proposta di mediazione (in tal modo, si avvia una fase amministrativa, della durata di 90 giorni, entro cui deve svolgersi e concludersi il procedimento finalizzato al riesame dellā€™atto impugnato e alla valutazione, da parte dellā€™amministrazione, dellā€™eventuale proposta di mediazione. Se non si raggiunge un accordo con lā€™ufficio, il giudizio prosegue dinanzi alla Commissione tributaria provinciale)
  • presentare istanza di accertamento con adesione allā€™ufficio che ha emesso lā€™atto. In questo modo ĆØ possibile dialogare in contraddittorio con lā€™amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla rideterminazione del valore accertato. Lā€™istanza di accertamento con adesione sospende il termine per la presentazione del ricorso per un periodo di 90 giorni.
  • presentare istanza di annullamento in autotutela allā€™ufficio che ha emesso lā€™atto. Lā€™istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente puĆ² valutare di presentare lā€™istanza di accertamento con adesione o il ricorso qualora, prima dello scadere dei termini previsti per questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole allā€™istanza di annullamento in autotutela.

Bonus prima casa under 36: cosa succede nel 2024 e 2025

Per favorire lā€™autonomia abitativa dei giovani di etĆ  inferiore a 36 anni, sono state introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per lā€™acquisto della ā€œprima casaā€. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge n. 215/2023 (legge n. 18/2024), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, entro il 31 dicembre 2023, ĆØ stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purchĆ© lā€™atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietĆ  da cooperative edilizie ai soci) sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024. Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1Ā° gennaio 2024 e la data di
entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) ĆØ concesso un credito dā€™imposta che potrĆ  essere utilizzato nellā€™anno 2025. Tale credito ĆØ pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni ā€œprima casa under 36ā€.

In cosa consistono le agevolazioni prima casa per gli under 36 anni? Sono previsti i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dellā€™imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre allā€™esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito dā€™imposta di ammontare pari allā€™Iva corrisposta al venditore.
  • esenzione dallā€™imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per lā€™acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di etĆ  nellā€™anno in cui lā€™atto ĆØ stipulato
  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per lā€™acquisto delle pertinenze dellā€™immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dellā€™acquisto agevolato.

Benefici prima casa: i casi particolari

Agevolazione prima casa anche in caso di locazione

Un nostro lettore ha posto la seguente domanda:Ā si puĆ² godere del regime fiscaleĀ prima casaĀ per unaĀ casaĀ in cui non si vive e che si affitta e vivere nella casa di proprietĆ  del coniuge?

Lā€™Agenzia delle Entrate nella sua guida on line dedicata per lā€™appunto allā€™acquisto della casaĀ ha chiarito che laĀ locazioneĀ dellā€™immobile acquistato con i benefici fiscali in oggetto non implica la decadenza dagli stessi in quanto non si verifica la perdita del possesso dellā€™immobile.

Comportano invece la decadenza dai benefici fiscali ā€“ e di conseguenza il versamento delle imposte in misura piena insieme agli interessi e ad una sanzione del 30% -lā€™aver reso nellā€™atto di acquisto dichiarazioni false e il non aver spostato entro 18 mesi dallā€™acquisto la residenza nel Comune in cui si trova lā€™immobile, oppure anche lā€™aver venduto o donato lā€™abitazioneĀ ā€“ quindi la perdita del possesso dellā€™abitazione ā€“Ā prima che fossero trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si fosse riacquistato un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi ā€œragionevoliā€ a propria abitazione principale.

Agevolazione prima casa estesa al secondo acquisto

Lā€™agevolazione prima casa puĆ² essere fruita anche da chi ne ha giĆ  goduto precedentemente perĀ acquistare la prima casa.

In particolare i benefici fiscali sono estesi anche al contribuente che ĆØ giĆ  proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione perĆ² che la casa giĆ  posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Lā€™estensione dellā€™agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).

Nellā€™atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare lā€™impegno a vendere lā€™immobile giĆ  posseduto entro un anno. Altrimenti si perdono le agevolazioni usufruite per lā€™acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrĆ  pagare una sanzione del 30%. Per la mancata assunzione dellā€™impegno ĆØ prevista, tuttavia, la possibilitĆ  di ottenere una riduzione della sanzione (mediante lā€™istituto del ravvedimento operoso), presentando unā€™istanza allā€™Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza dallā€™agevolazione. Anche il contribuente che, dopo lā€™acquisto, si rende conto di non poter rispettare lā€™impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrĆ  proporre apposita istanza allā€™ufficio dellā€™Agenzia presso il quale ĆØ stato registrato lā€™atto. Con questa istanza, da presentare entro lā€™anno dal nuovo acquisto, si dichiarerĆ  lā€™impossibilitĆ  di vendere e, di conseguenza, si chiederĆ  la riliquidazione dellā€™imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare.

Benefici prima casa e nuda proprietĆ Ā 

Come precisa lā€™Agenzia delle entrate nella guida online dedicata allā€™agevolazione prima casa, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, lā€™agevolazione ā€œprima casaā€ spetta anche nel caso in cui lā€™acquirente sia titolare della sola nuda proprietĆ  su unā€™abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova lā€™immobile che siĀ  intende acquistare con i benefici. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso
dellā€™immobile, che fa capo allā€™usufruttuario. Lā€™agevolazione spetta purchĆ© la nuda proprietĆ  non sia stata acquistata usufruendo delle agevolazioni ā€œprima casaā€. Infine, si ha sempre diritto allā€™agevolazione nel caso in cui si proceda alla ricongiunzione della proprietĆ  (titolare del diritto di usufrutto che acquista la nuda proprietĆ  o viceversa).

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Bonus prima casa anche per il box auto

Lā€™acquisto di un box auto, se ci sono alcune condizioni, permette di godere dei benefici prima casa previsti per chi compra lā€™immobile da adibire a prima casa viene esteso infatti al box auto. Le agevolazioni prima casa spettano difatti anche per lā€™acquisto delle pertinenze. La pertinenza ĆØ definita dal Legislatore, precisamente allā€™art. 817 del Codice Civile, come la cosa mobile o immobile destinata in modo durevole a servizio od ornamento di unā€™altra.

Le pertinenze ammesse a godere dei benefici prima casa, classificate o classificabili nelle categorie catastali sono:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito),
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse),
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

Ā Ćˆ necessario, tuttavia, che le stesse pertinenze siano destinate in modo durevole a servizio dellā€™abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni ā€œprima casaā€.

Lā€™agevolazione prima casa quindi vale anche per leĀ pertinenze, come il box auto che puĆ² essere acquistato anche separatamente pagando sulla compravendita imposte ridotte grazie ai benefici prima casa, semprechĆ© risultiĀ nellā€™atto di acquisto la destinazione pertinenziale dellā€™immobile.Ā Inoltre lā€™Agenzia delle Entrate, nel caso dellā€™acquisto di un garage non collocato nelle immediate vicinanze del domicilio /residenza dellā€™acquirente, ha precisato che ilĀ box auto per essere considerato pertinenza ā€œdeve vantare una relazione durevole ed essere funzionale allā€™immobile, non al proprietario, per godere delle agevolazioni prima casaā€.Ā 

Come sottolinea il Consiglio Notarile di Milano, le imposte da pagare nel caso di compravendita di un box tra privati sono lā€™imposta di registro,Ā (con un minimo in ogni caso di 1.000 euro),Ā quella c.d. ipotecaria e quella c.d. catastale.

Se perĆ² si compra solo il box prima casa (successivamente allā€™acquisto dellā€™appartamento), il costo delle tasse sarĆ  fisso di 1.000 euro e non inferiore come forse ci si potrebbe aspettare facendo la somma tra imposta di registro del 9% + imposta ipotecaria 50 euro + imposta catastale: 50 euro.

Nel dettaglio in caso diĀ acquisto di unĀ box auto che non sia di pertinenza dellā€™immobile, lā€™imposta di registro ĆØ pari al 9% sul prezzo, oltre ad imposte ipotecarie e catastali in misura di 50 euro ciascuna.

Nel caso diĀ acquisto di unĀ box autoĀ pertinenza dellā€™immobile per cui si fruisce dei benefici prima casa, lā€™imposta di registro ĆØ pari al 2% sul valore catastale (= rendita catastale X 115,5%) oltre ad imposte ipotecarie e catastali in misura di 50 euro ciascuna. Infine se si acquista un box auto pertinenza dellā€™immobile per cui non si fruisce dei benefici prima casa, lā€™imposta di registro ĆØ pari al 9% sul valore catastale (= rendita catastale X 126%) oltre ad imposte ipotecarie e catastali in misura di 50 euro ciascuna.

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