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La Legge di conversione (L. 143/2024) del DL Omnibus (DL 113/2024) รจ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024 n. 236. Di rilevante importanza sono le novitร introdotte nel corso della conversione in Legge, come:
- la possibilitร per i soggetti che hanno applicato gli ISAย e che aderiscono, entro ilย 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, diย adottare ilย regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutivaย delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchรฉ dell’imposta regionale sulle attivitร produttive;
- il Bonus Nataleย per i dipendenti a determinate condizioni.
Si analizzano le numerose novitร fiscali contenute nel testo convertito in Legge.
Bonus investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (art. 1 c. 1-5)
รย istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa per accedere al credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale). Nel dettaglio, le imprese devono presentare tale comunicazione tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, per confermare il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024. Il mancato rispetto comporterร la perdita del beneficio fiscale.
La comunicazione dovrร anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.ย
Inoltre, le regioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il 15 gennaio 2025 per sostenere gli investimenti nellaย ZES.
Regime fiscale dei neo-residenti (art. 2)
L’imposta fissa per i nuovi residenti รจ stata aumentata da โฌ100.000 a โฌ200.000 per coloro che si trasferiscono dopo il 10 agosto 2024. Questo regime consenteย di pagare un’imposta fissa sui redditi esteri anzichรฉ le aliquote fiscali standard.
In buona sostanza coloro che trasferiscono laย residenza fiscale in Italia ย possono decidere di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, corrispondendo un’imposta forfettaria di 100mila euro (che ora passerร a 200.000) per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui รจ stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
Bonus Natale (art. 2-bis)
Consiste in un Bonus unaย tantum diย 100 euro per i dipendenti conย reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, purchรฉ abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico. Leย condizioni per poter richiedere il Bonus sono:
- il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 28.000 euro, considerando specifici redditi esenti ed escludendo i redditi dell’abitazione principale;
- il dipendente deve avere unย coniugeย (non legalmente separato) e almeno un figlio, che puรฒ essere biologico, adottato o affidato;
- il dipendente deve avere unaย capacitร fiscale sufficiente, il che significa che il suo debito fiscale lordo deve superare le detrazioni fiscali applicabili.
Il Bonus non viene concesso automaticamente eย i dipendenti dovranno richiederloย ai propri sostituti d’imposta che ne verificheranno l’idoneitร .
Novitร relative al concordato preventivo biennale (art. 2-ter e 2-quater)ย
Quando รจ irrogata unaย sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto dellaย proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delleย sanzioni accessorieย sono ridotte alla metร .
Inoltre, i soggetti che hanno applicato gliย indici sintetici di affidabilitร fiscale ย e che aderiscono, entro ilย 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono adottare ilย regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutivaย delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchรฉ dell’imposta regionale sulle attivitร produttive.
Laย base imponibile dell’imposta sostitutiva ย delle imposte sui redditi e delle relative addizionali รจ costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo giร dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualitร e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5% ย per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% ย per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% ย per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% ย per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% ย per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% ย per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Per leย annualitร 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilitร fiscale รจ pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilitร fiscale รจ pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilitร fiscale รจ inferiore a 6.
Per le annualitร 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attivitร produttive con l’aliquota del 3,9%. In considerazione dellaย pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%.
In ogni caso, il valore complessivo dellโimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualitร oggetto dellโopzione non puรฒ essere inferiore a 1.000 euro.
Ilย versamento dell’imposta sostitutiva ย รจ effettuato in un’unica soluzioneย entro ilย 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale conย decorrenza dal 31 marzo 2025.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, รจ successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui allโart.ย 6 -bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Per i soggetti:
- a cui si applicano gliย indici sintetici di affidabilitร fiscale ย che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o piรน annualitร tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualitร oggetto di ravvedimento, sono prorogati alย 31 dicembre 2027;
- che non si avvalgono nel ravvedimento in oggetto,ย a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilitร fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati alย 31 dicembre 2025.
Disposizioni in tema di associazione e societร sportive dilettantistiche (art. 3)
Fino all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.ย 5ย c.ย 15-quater DL146/2021 (1ยฐ gennaio 2025) sonoย fuori campo IVA, ai sensi dell’art.ย 4 c. 4 DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformitร alle finalitร istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle societร sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024 (entrata in vigore DL Omnibus).
Bonus sponsorizzazioni sportive (art. 4)
รย reintrodotto un credito d’imposta per leย sponsorizzazioni sportive, che consente alle imprese di richiedere il 50% degli investimenti pubblicitari nello sport, con un tetto di bilancio di โฌ7 milioni per il 2024.
Riduzioni dell’IVA per le attivitร sportive e per la vendita di cavalli (art. 5 c. 1-4)
Una riduzione dell’aliquota IVA al 5% si applicherร alle attivitร sportive invernali e alla vendita di cavalli per scopi non alimentari, a partire dal 1ยฐ gennaio 2025.ย Quest’ultima modifica consente di applicare un’aliquota ridotta per le vendite avvenute entro l’anno successivo alla nascita del cavallo, anzichรฉ nel precedente periodo di diciotto mesi.
Tassazione per i lavoratori transfrontalieri (art. 6)
Un nuovo regime fiscale consente a determinati lavoratori transfrontalieri in Svizzera di optare per un’aliquota fiscale fissa del 25% sul loro reddito, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Proroga dei termini per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreniย (art. 7 c. 1-3)
Ilย Decreto Omnibus ย (DL 113/2024) differisce i termini di pagamento previsti per l’adeguamento delle esistenze di magazzinoย e per laย rivalutazione delle partecipazioni e deiย terreniย posseduti alla data del 1ยฐ gennaio 2024.
Per quanto riguarda la procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino, il DL Omnibus ha datoย piรน tempo al contribuente, fino allo scorso 30 settembre, per il versamento della prima delle due rate dovute.
Per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, il DL Omnibus ha riapertoย i termini per l’opzione che consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1ยฐ gennaio 2024 versando un’imposta sostitutiva del 16%. C’รจ tempo fino al 30 novembre 2024 perย il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonchรฉ la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.
Regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica (art. 7-sexies)
Si prevede una modifica al regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalitร terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, estendendo il regime di esenzione dall’IVA, di cui all’art.ย 4-quaterย c.ย 2ย DLย 145/2023ย (c.d. DL Anticipi), riconosciuto per tali tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, alle prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023.
Nel dettaglio, si estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dallโIVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo lโesenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023.
Le altre novitร
Le altre novitร riguardano:
-
Incentivi per gli investimenti fotovoltaici (art. 1 c. 6): sonoย introdotte nuove normative per i sistemi fotovoltaici, che richiedono che moduli e celle siano prodotti all’interno dell’UE per poter beneficiare di crediti d’imposta. Sono stati specificati anche gli standard di efficienza di questi prodotti.
- Bonus psicologo (art. 11 c. 5-bis e 5-ter):ย aumentoย di 2 milioni di euro della dotazione 2024 per il Bonus psicologo. Tale Bonus consiste in un contributo per sostenere le spese di psicoterapia per individui con problemi di depressione, ansia e stress. Il Bonus, introdotto nel 2021 e reso strutturale nella legge di Bilancio 2023, offre un contributo fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo che varia in base al valore ISEE. Per l’uso del Bonus, sono previsti 270 giorni e si devono frequentare psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.
- Carta della cultura Giovaniย eย Carta del meritoย all’acquisto diย strumenti musicali (art. 14 c. 4-bis): entrambe le carte hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili, con la Carta della cultura Giovaniย assegnata a residenti con ISEE fino a 35.000 euro e la “Carta del merito” a studenti diplomati con 100 centesimi.
- Deroga ai vincoli di utilizzo dellโavanzo di amministrazione previsti dallโart. 187 c. 3 -bis testo unico delle leggi sullโordinamento degli enti localiย (art. 18-bis).
- Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies): al fine di assicurare la liquiditร di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni giร prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90%ย del costo dellโintervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
Fonte: DL 113/2024 conv. in L. 143/2024 (GU 8 ottobre 2024 n. 236)
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