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Crisi d’impresa: in GU il Decreto Correttivo ter #finsubito prestito immediato

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Il Decreto Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), contenente una serie di modifiche e integrazioni al Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stato pubblicato nella GU 27 settembre 2024 n. 227 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. 

Si tratta dell’ultimo passaggio dell’iter di revisione del nuovo Codice entrato in vigore due anni fa (15 luglio 2022), volto a risolvere le criticità interpretative e applicative, nonché le problematiche di coordinamento tra istituti e singole disposizioni, emerse nel corso di questo primo biennio.

L’intento del legislatore è stato quello di migliorare la comprensione dei nuovi istituti del Codice e di agevolare così l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza tenendo conto: da un lato,  dei principi della Direttiva UE  2019/1023 (la c.d. Direttiva Insolvency) in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell’esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti; dall’altro lato, degli impegni assunti col PNRR, al fine di migliorare l’impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza.

Il decreto – che si compone di n. 57 articoli, ed è suddiviso in due Capi – ha tenuto conto anche dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le principali modifiche introdotte

Senza una pretesa di esaustività, si vogliono ora evidenziare alcune delle principali modifiche sostanziali introdotte dal Decreto Correttivo ter.

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Nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 2 del CCII, sono state introdotte una serie di modifiche, volte ad eliminare alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso dei primi due anni di applicazione del Codice. In particolare:

  1. nell’ambito della definizione di “consumatore” è stato chiarito che il principio, in base al quale solo i debiti contratti al di fuori di un’attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore;
  2. nell’ambito della definizione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stato chiarito che tra i medesimi non sono comprese le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata.

I principi generali

L’art. 2 incide sulla disciplina dei “Principi Generali” del CCII (cfr. art. 3). In particolare, viene modificato:

  1. il comma 4 (dell’art. 3) per chiarire che i segnali elencati dal comma 3 servono ad agevolare l’individuazione della crisi e dell’insolvenza ancora prima che queste ultime di siano verificate. La valorizzazione dei segnali di allarme deve dunque essere fatta in termini di prognosi anticipata e non come segnali di una situazione già in essere e compromessa;
  2. il comma 1 dell’art. 4, al fine di aggiungere ai debitori e ai creditori, quali soggetti obbligati al dovere di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattive, anche “ogni soggetto interessato” (tra questi ad esempio, i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali).

Prededucibilità dei crediti

L’art. 3 interviene – tra le altre cose – sulle norme in materia di: “Prededucibilità dei crediti” (comma 2 dell’art. 6 CCII), con lo scopo di chiarire che la prededuzione riguarda anche i crediti professionali sorti dopo l’apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore. La precedente formulazione sembrava infatti escluderli, poiché limitata solo alle ipotesi di prestazioni professionali richieste dagli organi preposti e non anche dal debitore.

La composizione negoziata della crisi

L’articolo 5 interviene sulla “Composizione negoziata della crisi”, modificando l’art. 12:

  1. al comma 1, al fine di chiarire che l’accesso alla composizione negoziata possa avvenire anche quando l’impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economici e non solo quando versi in una situazione di crisi o di insolvenza;
  2. al comma 3, al fine di escludere l’intervento del PM nelle fasi giurisdizionali previste durante le trattative della composizione negoziale.

Entrambi gli interventi “correttivi” si sono resi necessari per dissipare dubbi interpretativi sorti in precedenza.

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Sempre l’art. 5 merita di essere segnalato poiché interviene sull’art. 16, comma 5, CCII per risolvere un delicato problema: il mantenimento delle linee di credito dell’impresa al momento dell’accesso alla composizione negoziata.

Il Decreto Correttivo ter, dunque, stabilisce espressamente che l’accesso alla composizione di per sé non comporti un peggioramento del rating dell’impresa. Gli Istituti di credito dovranno valutare in concreto lo stato di difficoltà dell’impresa, tenendo conto anche del progetto di piano depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. In caso di sospensione o revoca degli affidamenti è richiesto agli Istituti di credito una motivazione dettagliata.

Per l’ipotesi invece di prosecuzione dei rapporti con gli istituti di credito, è stato prevista una esenzione di responsabilità rispetto a future contestazioni di abusiva concessione del credito.

Le segnalazioni

L’art. 7 interviene sul CCII, modificando l’art. 25-octies (Segnalazione dell’organo di controllo), inserendo tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche l’incaricato della revisione legale ma con la precisazione che l’oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non significative. Viene altresì precisato il concetto di tempestività, indicando il termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo sia venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.

Accesso agli strumenti di regolazione della crisi

L’art. 11, in materia di “Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”, modifica l’art. 37 CCII, inserendo la possibilità per le start-up di accedere su base volontaria ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. “non minori” se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi, questo per aumentare le possibilità di risanamento di start up che, sebbene in una fase iniziale dell’attività di impresa, abbiano dimensioni tali da avere necessità di procedure maggiormente strutturate.

La transazione fiscale

L’art. 16 interviene sulla transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la modifica dell’art. 63 CCII che recepisce la disciplina del c.d. cram-down fiscale, di cui al decreto-legge n. 69/2023, che subordina l’omologazione, nonostante il dissenso del creditore pubblico (es. Agenzia delle Entrate e INPS), ad una serie di presupposti, tra cui:

  1. la natura non liquidatoria degli accordi;
  2. l’ammontare dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici.

Il concordato preventivo

Gli artt. 21-26 intervengono anche in materia di Concordato preventivo in vari aspetti, tra cui:

  1. comma 2 dell’art. 85 ”Suddivisione dei creditori in classi” con l’inserimento in classi separate delle PMI titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, ove per PMI si intendono le società che non abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro 5 milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro 10 milioni e un numero medio di dipendenti pari a 50;
  2. comma 1 dell’art. 87 con la definizione di “valore di liquidazione”, pari al valore realizzabile, nell’ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, con la precisa che in esse debba essere compreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziale, collegato alla cessione dell’azienda in esercizio, laddove possibile. Si deve altresì considerare anche l’eventuale utile positivo delle azioni recuperatorie o risarcitorie,
  3. l’art. 88 “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” viene modificato al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e il cram-down fiscale.
  4. l’art. 90 “Proposte concorrenti” che viene modificato, riducendo al 5% la percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore;
  5. l’art. 94-bis, in tema di contatti pendenti nel concordato in continuità, limita ora la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore in ragione del suo accesso alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.
  6. l’art. 109 “Maggioranza per l’approvazione del concordato” viene modificato con l’inserimento del comma 5bis che prevede l’ipotesi di approvazione di più proposte di concordato fondate su piani differenti, dettando le regole che stabiliscono quale dei piani va omologato: come criterio principale, quello della prevalenza del piano in continuità e, in caso di più piani in continuità, il criterio del concordato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i creditori maggiormente incisi dalle sue condizioni, vale a dire tra i creditori chirografari.

Il concordato nella liquidazione giudiziale

L’art. 39 interviene anche in relazione al concordato nella liquidazione giudiziale, prevedendo – tra le altre cose – la valorizzazione del concetto di “gruppo” con la possibilità di presentare una domanda unica ovvero più domande tra loro coordinate. In ogni caso è prevista l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società e che le domande coordinate debbano evidenziare ragioni di maggiore convenienza della proposta unitaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle singole società appartenenti al gruppo (art. 240, comma 4bis).

Fonte: D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (GU 27 settembre 2024 n. 227)



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