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Il diritto alla retribuzione รจ alla base di qualsiasi rapporto di lavoro, rappresentando il corrispettivo per la prestazione svolta dal dipendente. Tuttavia, in materia possono talvolta sorgere alcuni dubbi sullโeffettivo ammontare dellโimporto durante le ferie. Come รจ noto nei periodi di stacco dallโattivitร lavorativa, il contratto collettivo riconosce comunque il diritto alla retribuzione, ma in una recente controversia โ giunta al vaglio della Corte di Cassazione โ il datore di lavoro aveva contestato proprio la spettanza โintegraleโ della somma mensile.
Di seguito vedremo i principali aspetti dellโordinanza n. 25840 del 27 settembre scorso, con cui la Suprema Corte offre interessanti indicazioni alle parti di un contratto di lavoro e aiuta a capire come funziona lโerogazione del compenso.
La vicenda in sintesi
Con sentenza della Corte dโappelloย veniva rigettato lโappello del datore di lavoro contro la sentenza di tribunale che โ in accoglimento della domanda del dipendente โ aveva condannato la societร datrice al pagamento delle differenze retributive, relative al periodo di ferie godute dallo stesso lavoratore negli anni 2016/2021, per il complessivo ammontare indicato (oltre accessori dalla maturazione al soddisfo).ย In sostanza il dipendente aveva ottenuto una retribuzione minore di quella dovuta.
Come si puรฒ leggere nellโordinanza della Cassazione, in appello il giudice aveva infatti considerato che il dipendente:
in relazione ai periodi di fruizione delle ferie annuali [โฆ] non aveva percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto non aveva ricompreso lโindennitร perequativa, lโindennitร compensativa e il ticket mensaโ.
Contro la decisione del secondo grado, favorevole al lavoratore perchรฉ di fatto gli riconosceva il diritto alla retribuzione integrale o piena anche nel periodo di ferie, la societร datrice ha effettuato ricorso in Cassazione, sostenendo che le indennitร fossero collegate esclusivamente alla presenza effettiva sul posto di lavoro.
Il diritto alla retribuzione integrale
Nellโordinanza del 27 settembre scorso si precisa che la Corte dโappello โ circa la questione della retribuzione durante il periodo feriale โ aveva richiamato i principi giurisprudenziali espressi dalla stessa Cassazione in alcune sentenze di qualche anno fa. Inoltre questo giudice, sulla scorta degli accordi collettivi applicabili, aveva ritenuto che le indennitร in oggetto erano state attribuite per compensare gli specifici disagi legati alle mansioni svolte.
Pertanto per la Corte dโappello:
appariva chiara ed evidente lโintenzione di correlare il riconoscimento delle due indennitร agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte.
Non solo. La Cassazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dellโUnione Europea, che ha stabilito che โ nellโambito del periodo delle ferie annuali retribuite โ il lavoratore deve incassare una retribuzione pari a quella dei periodi di lavoro effettivo.
In sostanza ciรฒ significa che quanto erogato nel periodo di ferie deve comunque includere anche voci, componenti e indennitร collegate alle mansioni di cui al contratto e alla retribuzione ordinaria.
La natura non accessoria delle indennitร
Confermando quanto indicato dalla Corte dโappello, la Cassazione ha cosรฌ ribadito che le indennitร spettanti al lavoratore non erano meramente accessorie, ma parte integrante della retribuzione ordinaria, in quanto strettamente correlate allo status professionale del dipendente.
Come aveva correttamente giร affermato il giudice del secondo grado, infatti, tali indennitร compensavano i disagi legati alle specifiche attivitร lavorative svolte, e conseguentemente andavano versate anche per il periodo delle vacanze e del recupero delle energie psicofisiche.
Il rilievo chiave della giurisprudenza comunitaria
La Suprema Corte ha sottolineato che le sentenze della Corte di Giustizia UE, che fissano il principio di paritร retributiva durante le ferie, hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sullโordinamento nazionale. Ne consegue che ogni norma o interpretazione nazionale che si opponga a tale principio non puรฒ essere applicata.
Ai principi della giurisprudenza comunitaria si รจ cosรฌ allineata la Cassazione che, come rimarcato nellโordinanza in oggetto:
in piรน occasioni ha ribadito che la retribuzione goduta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dellโart. 7 della direttiva 2003/88/CE [โฆ] per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento allโesecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Inoltre la piena corresponsione della retribuzione nelle ferie mira a non disincentivare lโesercizio del diritto al riposo annuale.ย Infatti, come si legge nellโordinanza, grazie alla giurisprudenza comunitaria:
ciรฒ che si รจ inteso assicurare รจ una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore nellโesercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dellโUnione.
Ogni incentivo o sollecitazione che, per ambizioni di profitto o per motivi di sfruttamento, risulti orientato a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie รจ incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo. Questโultimo infatti si propone di garantire ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per unโefficace tutela della salute e sicurezza (ed evitare gravi rischi come quello del burnout).
In caso di disputa in tribunale, se lโazienda ha cercato di abusare del suo potere ai danni del personale, si troverร cosรฌ di fronte ad un provvedimento favorevole al dipendente.
Che cosa cambia
Sono tante le possibili questioni in materia di ferie, come ad es. in caso di ferie revocate allโultimo minuto o di ferie extra senza avvisare il capo. In questo caso, ai sensi dellโordinanza Cassazione del 27 settembre scorso, si รจ precisato che la retribuzione delle ferie deve comprendere tutte le voci, indennitร e componenti economiche che il lavoratore riceve, tipicamente, nei periodi di lavoro attivo. Per i lavoratori in sostanza non cambia nulla, o meglio questo provvedimento della Cassazione non fa che ribadire una linea consolidata e lโobiettivo di non creare disincentivi allโesercizio del diritto alle ferie, garantito in Costituzione.
In ragione di ciรฒ la Suprema Corte ha cosรฌ rigettato il ricorso proposto dalla societร datrice di lavoro, considerando dovute le richieste differenze retributive.
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